INNALZATO DA 1.000 EURO A 3.000 EURO IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 dal 1° gennaio 2016 viene innalzato da 1.000 euro a 3.000 euro il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante, dei libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore. È innalzato a 3.000 euro anche il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 141/2010 (cambiavalute).

Viene lasciato immutato a 1.000 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Resta, inoltre, fermo a 999,99 euro il limite per:

  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • la soglia per il servizio di “rimessa in denaro” (c.d. money transfer).

Dovrà essere chiarito da una circolare ministeriale se il nuovo limite di 3.000 euro sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate.
Come devono adeguarsi le imprese e i professionisti interessati dai nuovi limiti
Generalmente devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti, qualora le stesse siano effettuate per importi inferiori a 3.000 euro, a titolo esemplificativo:

  • incasso o pagamento delle fatture in contanti;
  •  movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
  • prelevamenti e versamenti di contante dell’imprenditore nella ditta individuale;
  • anticipi a dipendenti;
  • donazioni.

Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 3.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.

Se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un’azione illecita:

  • sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);
  • sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione).

Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria valutare, caso per caso, se il frazionamento è stato comunque realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.