Con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 viene aggiornato il quadro normativo per le detrazioni in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (compreso il “bonus arredi”), interventi di riqualificazione energetica e interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche.
In particolare, sono stati introdotti dal 1° gennaio 2016 nuove disposizioni riguardanti:
- la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale da parte delle giovani coppie;
- la detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per l’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
- il credito di imposta per le spese sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza.
La proroga delle detrazioni sugli immobili e del “bonus arredi”
Si ricorda alla Gentile clientela che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie), nonché sulle relative pertinenze. La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne). |
La detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (nel limite di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare residenziale) è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2016.
La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata anche per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari abitative site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Per fruire di tale detrazione (che va applicata alla base imponibile pari al 25% del corrispettivo dichiarato in atto) la vendita dell’unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Fino al 31 dicembre 2016 è stata prorogato anche il “bonus arredi”. Si tratta della detrazione Irpef del 50% del costo sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di 10.000 euro (aggiuntivo rispetto al limite di 96.000 euro per l’intervento di recupero).
La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2016. La Legge di Stabilità 2016 estende l’applicazione della detrazione del 65% anche all’acquisto, all’installazione e alla messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti.
La detrazione Irpef/Ires del 65% è prorogata anche per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano attivate a decorrere dal 4 agosto 2013, effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, nel limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro. L’ambito oggettivo di applicazione di tale agevolazione riguarda fabbricati adibiti ad abitazione principale della persona fisica ovvero fabbricati adibiti ad attività produttive di beni e servizi, agricole, professionali, commerciali o non commerciali.
Si segnala che la Legge di Stabilità ha introdotto due nuove disposizioni inerenti la detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici:
- la possibilità per le persone fisiche che si trovano nella cosiddetta “no tax area” di cedere la detrazione per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (le modalità applicative di tale disposizione saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate);
- la possibilità di fruire della detrazione del 65% anche per gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.
Intervento | Agevolazione | Scadenza | Note |
Recupero edilizio | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro | 31 dicembre 2016 | Obbligo di esecuzione di bonifico bancario parlante con ritenuta di acconto dell’8% all’atto dell’accredito al fornitore |
Acquisto immobili interamente ristrutturati | Detrazione Irpef del 50% da applicare sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro | 31 dicembre 2016 | Obbligo di esecuzione di bonifico bancario parlante con ritenuta di acconto dell’8% all’atto dell’accredito al fornitore |
Bonus arredi | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 10.000 euro | 31 dicembre 2016 | Fruibile solo se già effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio in data successiva al 25 giugno 2012 |
Riqualificazione energetica | Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo | 31 dicembre 2016 | In aggiunta agli interventi previsti dalla L. 296/2006, dal 2015 sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione alimentati da biomasse |
Adozione misure antisismiche in zone ad alta pericolosità | Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo | 31 dicembre 2016 | Detrazione con aliquota maggiorata rispetto a quella ordinaria del 50% |
La detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie
La Legge di Stabilità ha introdotto una nuova detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. L’ammontare massimo della spesa agevolabile è pari a 16.000 euro che corrisponde a una detrazione Irpef fruibile pari al più a 8.000 euro, obbligatoriamente da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
I requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare di tale agevolazione (diversa dal “bonus arredi”, in quanto non è legata al sostenimento di spese di recupero edilizio) sono i seguenti:
- la “giovane coppia” è definita come quella costituente un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi (che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;
- è necessario che la giovane coppia abbia acquistato una unità immobiliare e la abbia adibita ad abitazione principale.
La nuova detrazione non è cumulabile con il “bonus arredi”: si segnala, inoltre, che mentre nel bonus arredi è agevolabile sia l’acquisto di mobili sia quello di elettrodomestici, per le giovani coppie il dettato normativo agevola solamente l’acquisto di mobili.
La detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B
La Legge di Stabilità ha introdotto una nuova detrazione Irpef pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per gli acquisti dalle imprese costruttrici effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B. La detrazione Irpef è da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Non tutte le cessioni di unità residenziali da parte delle imprese costruttrici prevedono l’addebito dell’Iva in rivalsa (ad esempio, fabbricati ceduti dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, senza opzione per l’applicazione dell’Iva). Qualora la vendita avvenga con addebito dell’Iva in rivalsa da parte del costruttore, la base imponibile su cui applicare la detrazione Irpef del 50% deriva dalla tipologia di destinazione della unità immobiliare da parte dell’acquirente:
- l’acquisto di una unità immobiliare destinata ad abitazione principale prevede il pagamento dell’Iva al 4% sul corrispettivo;
- l’acquisto di una “seconda casa” prevede il pagamento dell’Iva al 10% sul corrispettivo.
Il credito di imposta per la sicurezza
Le persone fisiche (non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito di imposta per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero per il sostenimento delle spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. La norma non prevede alcun divieto di sovrapponibilità con la detrazione Irpef del 50% già in vigore per i sistemi di videosorveglianza o allarme (non sono, invece, detraibili le spese sostenute per contratti perfezionati con istituti di vigilanza). In ogni caso, le modalità attuative per la fruizione del credito di imposta sono demandate ad un apposito decreto ministeriale che dovrà essere emanato.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.