SCADE IL 29 FEBBRAIO L’ULTIMO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Il prossimo 29 febbraio scade l’invio dell’ultimo modello di comunicazione dati Iva per le aziende.

 

In seguito alle modifiche introdotte dalla Stabilità 2015 e dal decreto Milleproroghe, infatti, tale adempimento non sarà più in vigore a partire dal 2017 in relazione, quindi, ai dati Iva del 2016.

Ai fini della corretta esecuzione dell’ultimo anno di adempimento riepiloghiamo la normativa in vigore.

 

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti all’adempimento tutti i titolari di partita Iva obbligati all’invio della dichiarazione Iva, con le seguenti eccezioni:

  • contribuenti che nel 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex articolo 10, D.P.R. 633/1972,
  • contribuenti che sono dispensati dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 e che hanno effettuato soltanto operazioni esenti,
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34, comma 6, che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro,
  • imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini Iva;
  • soggetti che hanno esercitato l’opzione ex 398/1991 per effetto della quale risultano esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali,
  • soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, ma identificati in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • soggetti di cui all’articolo 74, Tuir,
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000,
  • contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014;
  • contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29 febbaio 2016.

 

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’articolo 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.

Cosa comunicare

Il modello si compone di diverse sezioni.

Nella sezione I devono essere riportati i dati generali del soggetto che presenta la comunicazione Iva, nella sezione II, invece, vanno riportati, come si evince dal modello, i dati relativi alle operazioni attive e passive realizzate nel periodo.

In particolare, nel rigo CD1 campo 1 va riportato l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle operazioni attive poste in essere ed annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Si tratta delle:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in Italia ovvero aventi carattere intracomunitario,
  • esportazioni,
  • operazioni ad esigibilità differita,
  • operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura,
  • operazioni verso le P.A. con applicazione dell’articolo 17-ter (split payment).

Restano escluse le operazioni esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis (ad eccezione delle operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) dell’articolo 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione).

I campi successivi al primo accolgono un di cui del campo 1, più precisamente nel:

  • campo 2 va riportato l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (con eccezione delle cessioni intracomunitarie),
  • campo 3 va indicato l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, D.P.R. 633/1972,
  • campo 4 va riportato l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni,
  • campo 5 si riportano le cessioni di beni strumentali.
In merito ai beni strumentali va precisato che trattasi dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103, D.P.R. 917/1986, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, etc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

Nel rigo CD2 campo 1 va inserito l’ammontare complessivo, sempre al netto dell’imposta, delle operazioni passive risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate o soggette a registrazione sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

In particolare verranno riportati i dati relativi a:

  • gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia,
  • gli acquisti di beni e servizi intracomunitari,
  • le importazioni,
  • gli acquisti ad esigibilità differita.

Come sopra le i campi successivi al primo ospiteranno un di cui delle operazioni già riportate e più precisamente nel:

  • campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili (ad eccezione degli acquisti intracomunitari non imponibili),
  • campo 3, va riportato l’ammontare degli acquisti esenti operati in Italia, delle importazioni non soggette all’imposta, delle importazioni di oro da investimento,
  • campo 4 troveranno allocazione gli acquisti intracomunitari di beni,
  • campo 5, si devono indicare gli acquisti di beni strumentali.

Nel rigo CD3, vanno, infine, riportate le importazioni di:

  • materiale d’oro,
  • prodotti semilavorati in oro
  • argento puro,
  • rottami
  • altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8,

già comprese nel rigo CD2, campo 1, ma per le quali l’imposta non viene versata in dogana.

Nella sezione III si procederà a riportare l’Iva esigibile e detratta determinando in tal modo l’Iva dovuta o a credito.

Alternatività comunicazione dati Iva dichiarazione autonoma dati Iva

In merito all’ultima esclusione di cui sopra va ricordato che l’invio della comunicazione dati Iva può essere omesso nel caso in cui entro la medesima data sia inviata autonomamente la dichiarazione Iva per il medesimo periodo.

Tuttavia, come già detto, a far data dal 2017 non è più prevista né la compilazione né l’invio della comunicazione dati Iva ma diverrà obbligatorio inviare, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione Iva annuale (che quindi uscirà definitivamente dal modello Unico).

Una tabella riepilogherà lo stato degli adempimenti.

 

  Adempimenti 2016 (relativi dati 2015) Scadenza Adempimenti 2017 (relativi dati 2016) Scadenza
Comunicazione Iva 29/02/2016 No
Dichiarazione Iva autonoma 29/02/2016 29/02/2016
Dichiarazione Iva unificata 30/09/2016 No

 

Modalità di presentazione

La comunicazione dati Iva va trasmessa telematicamente, direttamente o tramite intermediario.

 

Comunicazione dati Iva 2016: sanzioni

L’errato invio della comunicazioni dati Iva, non trattandosi propriamente di una dichiarazione, non ammette correzioni né in rettifica né in integrazione. Il Legislatore ha previsto che nel caso di omessa o errata presentazione della comunicazione venga applicata apposita sanzione, la sanzione relativamente al 2016, potrà applicarsi nella misura dei nuovi importi stabiliti dal D.Lgs. 185/2015, ovvero da 250 euro a 2.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.