INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016
Per il 2016 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2016 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta (che riepiloga le misure applicate sin dal 2014).
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta -per il 2016 – la percentuale del 7,55%.
Per gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016.
Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale.
I massimali provvigionali
Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per 2015 sono attestati nella seguente misura:
Periodo di riferimento | Plurimandatario | Monomandatario |
Anno 2015 | 25.000,00 | 37.500,00 |
Per il 2016 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento.
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
I minimali di contribuzione
Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:
- di produttività: il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell’anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto;
- di frazionabilità: il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell’ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d’anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).
L’importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Per l’anno 2015 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l’indice Foi non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l’anno 2016.
Un esempio di fattura
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2016:
Provvigioni relative al mese di gennaio 2016, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del ……. | |
Imponibile | 1.000,00 |
Iva 22% | 220,00 |
Totale fattura | 1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 7,55% su 1.000,00 | -75,50 |
Ritenuta Irpef 23% su 500,00 | -115,00 |
Netto a pagare | 1.029,50 |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2016, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2016) | 20 maggio 2016 |
2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2016) | 20 agosto 2016 |
3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2016) | 20 novembre 2016 |
4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2016) | 20 febbraio 2017 |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.