COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON BLACK LIST

A seguito dell’approvazione dell’art. 21 del D. Lgs. 175/2014, in tema di comunicazione delle operazioni con Paesi black list, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a € 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registra- zione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. L’obbligo sussiste al superamento della soglia di € 10.000 complessivi annui. I dati relativi ai rapporti intercorsi  con Paesi black list devono essere forniti con cadenza  annuale;  l’adempimento deve effettuarsi  negli stessi termini stabiliti  per l’invio del c.d. “spesometro”,  ossia entro il 10 o il 20.04 dell’anno successivo, a seconda della periodicità  delle liquidazioni IVA del contribuente.

Obbligo di Comunicazione
soggetti Tutti i soggetti passivi IVA
oggetto – Cessioni di beni Registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori di cui al D.M. 04.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001
– Prestazioni di servizi                                   effettuate
– Acquisti di beni
– Prestazioni di servizi ricevute
Limite I soggetti passivi IVA devono comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi se l’importo complessivo annuale è superiore a euro 10.000
Il valore di euro 10.000 s’intende non per singola operazione, ma con limite complessivo annuo, con l’obbligo di comunicazione quando viene superato il limite di euro 10.000 di valore complessivo delle operazioni
Modalità operative modello Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 94908 del  02.08.2013 (Modello Polivalente)
Presentazione Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate :
– Per via telematica;
– con frequenza annuale (10.04 per i soggetti mensili e 20.04 per gl’altri);
– direttamente (Entratel o Fiscoline) o tramite gl’intermediari abilitati.
Sanzione Omessa, incompleta comunicazione – Per l’omissione della comunicazione, ovvero per l’invio con dati incompleti o non veritieri, si applica una sanzione dal euro 500 a euro 4.000 (art. 11, c. 1, D.Lgs 471/97 raddoppiata
– E’ possibile la definizione delle sanzioni mediante il ravvedimento operoso
Cumulo giuridico – non si applica il cumulo giuridico di cui all’art. 12, del D.Lgs 472/97

 

Paesi Black List – DD.MM. 04.05.1999 e 21.11.2001 modificato dal D.M. 16.12.2014
Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize,  Bermuda,  Brunei,  Costa  Rica,  Dominica,  Ecuador,  Emirati  Arabi  Uniti,  Filippine,  Giamaica,  Gibilterra,  Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico,  Saint  Kitts  e Nevis,  Saint  Lucia,  Saint Vincent  e Grenadine,  Salomone,  Samoa,  Sant’Elena,  Sark,  Seychelles, Singapore,  Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.