COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON BLACK LIST
A seguito dell’approvazione dell’art. 21 del D. Lgs. 175/2014, in tema di comunicazione delle operazioni con Paesi black list, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a € 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registra- zione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. L’obbligo sussiste al superamento della soglia di € 10.000 complessivi annui. I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list devono essere forniti con cadenza annuale; l’adempimento deve effettuarsi negli stessi termini stabiliti per l’invio del c.d. “spesometro”, ossia entro il 10 o il 20.04 dell’anno successivo, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del contribuente.
Obbligo di Comunicazione |
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soggetti | Tutti i soggetti passivi IVA | |||||
oggetto | – Cessioni di beni | Registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori di cui al D.M. 04.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001 | ||||||
– Prestazioni di servizi effettuate | ||||||||
– Acquisti di beni | ||||||||
– Prestazioni di servizi ricevute | ||||||||
Limite | I soggetti passivi IVA devono comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi se l’importo complessivo annuale è superiore a euro 10.000 | |||||||
Il valore di euro 10.000 s’intende non per singola operazione, ma con limite complessivo annuo, con l’obbligo di comunicazione quando viene superato il limite di euro 10.000 di valore complessivo delle operazioni | ||||||||
Modalità operative | modello | Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 94908 del 02.08.2013 (Modello Polivalente) | ||||||
Presentazione | Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate : | |||||||
– Per via telematica; | ||||||||
– con frequenza annuale (10.04 per i soggetti mensili e 20.04 per gl’altri); | ||||||||
– direttamente (Entratel o Fiscoline) o tramite gl’intermediari abilitati. | ||||||||
Sanzione | Omessa, incompleta comunicazione | – Per l’omissione della comunicazione, ovvero per l’invio con dati incompleti o non veritieri, si applica una sanzione dal euro 500 a euro 4.000 (art. 11, c. 1, D.Lgs 471/97 raddoppiata | ||||||
– E’ possibile la definizione delle sanzioni mediante il ravvedimento operoso | ||||||||
Cumulo giuridico | – non si applica il cumulo giuridico di cui all’art. 12, del D.Lgs 472/97 |
Paesi Black List – DD.MM. 04.05.1999 e 21.11.2001 modificato dal D.M. 16.12.2014 | |
Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant’Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu | |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.