NOVITADENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO

L’INAIL, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, fornisce chiarimenti in relazione alle semplificazioni relative agl’infortuni sul lavoro a seguito del D.Lgs n. 151/2015. L’Istituto ricorda che, a partire dal 22/03/2016, il datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL, è esonerato dall’obbligo di inviare sia il certificato medico che la denuncia di infortunio all’Autorità di pubblica sicurezza.

Di seguito alcune novità sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

Novità per i lavoratori.

Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Novità per i datori di lavoro

Dal 22/03/2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio. La certificazione medica è acquisita dall’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. I datori di lavoro, e i loro intermediari, possono consultare direttamente nel sito dell’INAIL (www.INAIL.it) la predetta certificazione.

Novità Denuncia/Comunicazione di infortunio.

Il datore di lavoro, che trasmette la Denuncia/Comunicazione di infortunio entro i termini previsti dalla norma, deve obbligatoriamente compilare i seguenti nuovi dati: a) numero identificativo del certificato medico e b) la data di rilascio del certificato medico.

In attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce.

Dal 22/03/2016 il datore di lavoro che invia all’INAIL le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti per legge a dotarsi di PEC (mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, privati cittadini datori di lavoro domestico e di lavoro accessorio) e che inviano le Denunce di infortunio con modalità non telematiche, permane l’obbligo di dare notizia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni .

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.