DAL 2 MAGGIO OPERA IL REVERSE CHARGE SULLA CESSIONE DI ALCUNI PRODOTTI INFORMATICI

In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 (D.Lgs. 24/2016), vengono ampliate le fattispecie oggetto di reverse charge. Tale meccanismo rappresenta un’eccezione alla regola generale di applicazione dell’Iva, che vede quale debitore d’imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il reverse charge, la fattura viene emessa senza applicazione dell’Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell’imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

Tra le molte fattispecie presenti nel nostro ordinamento riguardanti soprattutto le prestazioni di servizi (si pensi, ad esempio, quelle riguardanti il settore edile e le attività di installazione), alcune ipotesi di inversione contabile riguardano anche le cessioni di beni.

Le nuove previsioni di inversione contabile

Con il citato decreto sono state recepite le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE che disciplinano, rispettivamente, il cosiddetto meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e il meccanismo di inversione contabile – reverse charge, per determinate operazioni.

In merito alle operazioni soggette a reverse charge, l’articolo 1 del decreto legislativo interviene sull’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972. Di seguito si riepilogano dette modifiche:

  • viene modificata la lettera b) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
  • viene sostituita la lettera c) per prevedere che l’inversione contabile si applichi anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L’attuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computer e ai loro componenti ed accessori, non ha infatti trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. Tale nuova previsione, a norma dell’articolo 2 del citato decreto, è operativa dal 2 maggio 2016, ossia dal sessantesimo giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto citato.
  • vengono abrogate le lettere d) e d-quinquies) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.

Nell’articolo 1 del decreto vengono inoltre previsti a favore del Ministero dell’economia e delle finanze i seguenti poteri:

  • individuare, con appositi decreti, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile. Sul punto, peraltro, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-bis della direttiva Iva, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della direttiva Iva;
  • individuare, con apposito decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva Iva, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Inoltre, il decreto prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l’applicazione del reverse charge alle seguenti operazioni:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.

Questo per tener conto della previsione comunitaria che ammette tali ipotesi di inversione contabile con detto termine temporale.

Da notare che, ad oggi, non sono ancora stati forniti i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate; nelle prossime circolari informative, non appena saranno disponibili le indicazioni ufficiali, si provvederà al conseguente aggiornamento della clientela di studio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.