BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), oltre alla proroga delle consuete agevolazioni edilizie, ha previsto – dal periodo d‘imposta 2016 – un nuovo bonus per i mobili che le giovani coppie intendano destinare ad una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anche in questo caso, al pari del bonus previsto per l’acquisto di mobili da destinare ad immobili oggetto di recupero edilizio (agevolazione prevista già dal 2013 e prorogata anche questa sino alla fine del 2016), il beneficio è pari al 50% della spesa e viene ripartito su di un arco temporale di 10 anni.

Per esplicita previsione normativa i due bonus mobili non sono cumulabili sullo stesso immobile.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare n. 7/E/2016 per chiarire le regole applicative dell’agevolazione.

Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti:

Il vincolo di coppia La norma richiede che si tratti di soggetti “costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni”.

Sul punto l’Agenzia precisa che l’esistenza del nucleo da almeno un triennio riguardi solo il caso di convivenza, mentre questo non viene richiesto nel caso di matrimonio (che quindi potrebbe anche avvenire nel corso del 2016).

L’aspetto anagrafico La coppia può definirsi giovane quando “almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”. Pertanto, all’interno della coppia, basta che uno dei due componenti rispetti il requisito anagrafico fissato per poter usufruire del bonus.

L’agenzia afferma che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Quindi, se il contribuente “giovane” compie il 35° anno di età, ad esempio, in marzo, comunque gli acquisti di mobili saranno agevolabili (al rispetto di tutti gli altri requisiti), tanto che questi avvengano prima o dopo tale data.

Acquirente dell’immobile Per fruire del bonus, i mobili devono essere destinati ad un’unità immobiliare acquistata dalla giovane coppia, immobile che deve essere adibito da questi a propria abitazione principale.

Sul punto l’Agenzia puntualizza come, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

Da evidenziare che, essendo richiamata anche l’acquisizione a titolo gratuito, l’immobile può pervenire alla coppia (o comunque al contribuente che rispetta il requisito anagrafico) tramite donazione o successione.

Momento di acquisto dell’immobile La norma non precisa quando debba essere stata acquistata l’abitazione da arredare. Sul punto l’Agenzia osserva come l’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015.
Momento di destinazione ad abitazione principale L’immobile, come detto, deve essere destinato ad abitazione principale al fine di beneficiare del bonus sul mobili ad esso destinati.

Secondo l’Agenzia, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e ritiene che tale destinazione debba sussistere, in linea di principio, nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017, 30 settembre 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.

Beni agevolabili A differenza dei beni destinati ad un immobile oggetto di intervento edilizio, nel qual caso il bonus spetta tanto all’arredamento quanto agli elettrodomestici, per il bonus giovani coppie l’agevolazione riguarda esclusivamente l’arredamento.

Il bonus quindi spetta, a titolo esemplificativo, per gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino gli altri requisiti. La circolare n. 7/E/16 propone il seguente esempio: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempre ché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.

Acquirente dei mobili Altra precisazione fornita dall’Amministrazione finanziaria riguarda il soggetto che, all’interno della coppia, deve sostenere la spesa. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

•     da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;

•     da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età. Da notare che l’acquisto può essere sostenuto anche solo dal soggetto over 35 anni (mentre, come si è detto, l’immobile da destinare ad abitazione principale deve essere acquistato, anche solo per una quota, dal soggetto under 35 anni).

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

 

Pagamento

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico, carta di debito (bancomat), ovvero carta di credito.

Potrà essere utilizzato il bonifico senza ritenuta; peraltro l’Agenzia rettifica la propria posizione anche in relazione al bonus mobili destinati ad immobili oggetto di interventi edilizi. Il bonifico “ordinario” è quindi accettato per entrambi i bonus mobili.

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Viene ribadito, al contrario, come non vi sia alcun diritto alla detrazione per le spese pagate mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.