DAL 1° OTTOBRE 2016 NUOVE REGOLE IN TEMA DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Il Ministro dell’economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d’urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione all’articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (Tub), come riformato dall’articolo 17‐ bis, D.L. 18/2016 e convertito con modificazioni dalla L. 49/2016.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 120 (in neretto la parte riformata): “(…) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. (…)”.
Nel dare attuazione alla richiamata disposizione, il decreto attuativo stabilisce che:
- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- ribadendo quanto già previsto dalla norma, è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora con l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).
Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quello del 1° ottobre 2016.
Al di là di ogni considerazione circa l’effettiva portata di questa norma che si occupa del tema dell’anatocismo bancario, è opportuno in questa sede evidenziare che privati, imprese e professionisti dovranno da subito “abituarsi” alla capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente dilazionata trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in pericolosi e costosi sconfinamenti. Occorre poi tenere presente che in base a quanto previsto dalla norma e ribadito nel decreto attuativo al comma 5 dell’articolo 4, il cliente può autorizzare la Banca, anche preventivamente, all’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; detta autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo; in tale caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi legittimata a produrre interessi sulla medesima . Non si può non vedere in tale scelta (che come precisato dal Mef nel comunicato del 5 agosto 2016 evita il pagamento della mora o l’avvio delle azioni giudiziarie) una sostanziale legittimazione all’applicazione di interessi anatocistici. Qualche riflessione, infine, merita anche la previsione del successivo comma 6 dell’articolo 4 del citato decreto attuativo quando afferma che “il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi”. Tale situazione, se da un lato semplifica i rapporti tra banca e cliente, pone comunque un “vincolo” alle imprese nella destinazione dei fondi, con possibili ripercussioni sulla gestione dei flussi aziendali.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.