Gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all’Ispettorato nazionale del lavoro

Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Queste le novità contenute nel decreto (Dlgs 185/2016 ) correttivo del Jobs act, pubblicato il 7 ottobre u.s.  in Gazzetta ufficiale e in vigore dall’8 ottobre u.s.

L’obbligo di comunicare (via sms o email) l’intenzione di usare i voucher prima che inizi la prestazione è molto importante, perché impedisce comportamenti truffaldini (come l’uso per giustificare a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto).

La novità è solo parziale, perché tale obbligo esisteva già: viene soltanto reso più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell’arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate).

La comunicazione telematica ha un contenuto vincolato: deve indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Il destinatario dell’sms o dell’e-mail è la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, così come non condiziona l’operatività della nuova disposizione a un apposto decreto ministeriale.

Resta tuttavia da capire come si potrà gestire l’adempimento, fino a quando non saranno fornite indicazioni specifiche. Nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

Tuttavia finora non ci sono norme o atti amministrativi che confermano questa conclusione. Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo, la strada più cauta sarebbe quella di inviare l’sms oppure le mail agli indirizzi esistenti per il lavoro intermittente. In questo modo sarebbe conferita “data certa” all’invio, e sarebbero rispettare in pieno le finalità antifraudolente della norma.

In alternativa, si potrebbe continuare a utilizzare l’attuale modalità di comunicazione telematica prevista per i voucher , con l’accesso a un’apposita sezione sul sito Inps. Entrambe questa modalità dovrebbero mettere i committenti al riparo da eventuali sanzioni, almeno fino a quando non ci sarà un chiarimento ufficiale del Ministero.

L’obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico. La procedura, invece, si applica agli imprenditori agricoli, ma con termini diversi: tali soggetti devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni (non devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione).

Anche la nuova disciplina delle sanzioni suscita alcuni interrogativi applicativi. Il decreto correttivo introduce una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 400 a euro 2.400 (in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione). Questo provvedimento sembra sovrapporsi alla maxi sanzione sul lavoro nero, già applicabile, prima del decreto, ai casi di utilizzo abusivo del voucher.

Per coordinare la nuova sanzione con il regime preesistente è stato suggerito da più parti di operare una distinzione tra il “semplice” ritardo nella comunicazione (quando il buono è stato acquistato, oppure la comunicazione è stata effettuata, ma in maniera tardiva o incompleta) e totale omissione della stessa (quando il committente non ha acquistato alcun buono, ma si è limitato a usare il lavoratore in nero). Una lettura ragionevole, seppure molto distante dal tenore letterale della nuova disciplina che estende la sanzione anche ai casi di omissione della comunicazione preventiva.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.