CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2016 DELLE SOMME CHIESTE IN PAGAMENTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 13-bis, comma 3, D.L. 113/2016, inserito dalla legge di conversione L. 160/2016 ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento con adesione o per acquiescenza, purchè la relativa richiesta venga presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016.

La circolare n. 41/E/2016 ha chiarito l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disposizione e la modalità per ottenere il nuovo piano di dilazione.

Si ricorda alla gentile clientela, come commentato sulla circolare mensile n. 9/2016, che il 20 ottobre 2016 scade anche il termine per essere riammessi alle rateazioni con Equitalia decadute entro il 30 giugno 2016, ottenendo una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

L’ambito soggettivo della riammissione alla rateazione con l’Agenzia delle Entrate

Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che si trovano congiuntamente nelle seguenti 3 condizioni:

  1. hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 218/1997, ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 dicembre 2015 oppure agli inviti al contradditorio notificati entro il 31 dicembre 2015, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997;
  2. hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  3. sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo avere effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza verificatasi nell’arco temporale tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 avviene mediante richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto da presentare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine ultimo del 20 ottobre 2016, purchè alla data di presentazione dell’istanza sia presente un debito residuo ancora da pagare.

Il procedimento per ottenere il nuovo piano di rateazione

Il fac-simile dell’istanza in carta semplice che può essere presentata all’ufficio competente (che ha emesso il provvedimento di rateazione) è allegato alla circolare n. 41/2016 e deve riportare l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto:

−           nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 12;

−           nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi dopo il 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.

La richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Eentrate entro il 20 ottobre 2016. Ricevuta l’istanza (mediante consegna diretta, raccomandata o pec) da parte del contribuente, l’ufficio procede a effettuare gli opportuni controlli in ordine alla tempestività dell’istanza stessa e alla circostanza che la decadenza si sia verificata tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. In caso di controlli positivi, l’ufficio sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione ed elabora un nuovo piano rateale che terrà conto del numero di rate richieste dal contribuente e gli notifica l’accoglimento dell’istanza presentata. Effettuato il versamento della rata iniziale, il contribuente avrà cura di far pervenire entro 10 giorni la quietanza dell’avvenuto pagamento all’Ufficio competente. L’Agenzia delle entrate, sulla base della data di effettivo versamento della suddetta rata, predisporrà il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in base alle suddette scadenze.

In relazione al nuovo piano di ammortamento potranno verificarsi le seguenti ipotesi di inadempimenti nel pagamento delle rate del piano di rateazione:

−           mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un’istanza presentata tempestivamente: in tali casi il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di “decaduto”;

−           mancato pagamento di una delle rate diverse da quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva: tale situazione comporta la decadenza della nuova rateazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.