VOUCHER: INDICAZIONI OPERATIVE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 17.10.2016 ha emanato la circolare n. 1/2016 avente come oggetto le indicazioni operative da seguire per la corretta denuncia del lavoro accessorio (voucher).

Riportiamo, qui di seguito, i punti più importanti di tale documento e l’elenco degli indirizzi e-mail provinciali da utilizzare per la denuncia in via preventiva dei rapporto di lavoro accessorio.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

  1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2. il luogo della prestazione;
  3. il giorno di inizio della prestazione;
  4. l’ora di inizio e di fine della prestazione.

per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

  1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2. il luogo della prestazione;
  3. la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Va altresì evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).

Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati qui di seguito:

Voucher.Como@ispettorato.gov.it;

Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it;

Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it;

Voucher.Varese@ispettorato.gov.it

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

I dati del committente (che andranno indicati anche nell’oggetto della stessa e-mail) saranno almeno il codice fiscale e la ragione sociale.

La circolare riferisce altresì che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono.

Bisognerà altresì conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D. Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attvità all’Inps, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione all’attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo decorso tra l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare.

Si fa riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sull’applicazione delle nuove disposizioni.

Con il citato decreto ministeriale, al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà inoltre possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite sms ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.