NOVITA’ IVA
L’articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l’obiettivo di recupero dell’evasione, rimodulano in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.
Tale rimodulazione produrrà, tuttavia, anche un effetto di semplificazione in quanto molti adempimenti in vigore fino al periodo d’imposta 2016 verranno conseguentemente abrogati.
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l’attuale adempimento dello “Spesometro” (che dovrà essere presentato per l’ultima volta con riferimento alle operazioni dell’anno 2016) con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.
La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.
La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.
Dal 1° gennaio 2017
Trimestre di riferimento | Scadenza comunicazione |
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) | 31 maggio (*) |
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno) | 16 settembre (*) |
3° trimestre (luglio/agosto/settembre) | 30 novembre |
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre) | 28 febbraio |
(*) Per agevolare l’avvio del nuovo adempimento il decreto prevede – in fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017.
L’invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà infatti possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere:
- i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d’affari (quelli del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.
Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.
La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per tali soggetti, certamente, sarà il Provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l’esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo.
In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.
Sul versante degli esoneri, la norma prevede l’esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:
- i contribuenti in regime dei “minimi”;
- i contribuenti in regime “forfettario”;
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l’Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.
N.B. | È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l’obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane). |
Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell’articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.
L’invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di “dialogo” tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.
Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall’Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell’esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.
Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.
N.B. | È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall’articolo 13, D.Lgs. 742/1997 (il ravvedimento operoso, appunto). |
Il credito d’imposta per i soggetti di ridotte dimensioni
Con l’introduzione di un nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d’imposta di 100 euro per il “relativo adeguamento tecnologico”.
Tale credito d’imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Detto credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell’anno di formazione che di utilizzo.
È previsto, inoltre, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opteranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015.
Entrambi i crediti d’imposta rientrano, per espressa previsione, nella disciplina degli aiuti “de minimis”.
Sanzioni
Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.
In particolare:
- viene inserito un nuovo comma 2-bis con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010 e relativo all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate;
- viene aggiunto un nuovo comma 2-ter con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010 e relativo all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Di seguito si riportano le sanzioni previste in forma di rappresentazione schematica.
Adempimento | Violazione | Sanzioni |
Comunicazione
Aticolo 21, D.L. 78/2010 (dati fatture) |
Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute | 2 euro per fattura
(limite max 1.000 euro per ciascun trimestre) |
Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza | 1 euro per fattura
(limite max 500 euro per ciascun trimestre) |
|
Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15.gg dalla scadenza | ||
Comunicazione
Articolo 21-bis, D.L. 78/2010 (dati liquidazioni periodiche) |
Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche | Da 500 euro a 2.000 euro |
Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza | Da 250 euro a 1.000 euro | |
Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza |
Gli adempimenti soppressi
Dal periodo d’imposta 2017, a fronte dell’invio all’amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come “Spesometro”, il Legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011);
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993).
Inoltre, per effetto dell’abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell’articolo 1, D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Black list”).
Infine, con una disposizione contenuta nell’articolo 7-quater, D.L. 193/2016, ai commi 21 e 22, viene disposta l’abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
Adempimenti | Decorrenza soppressione |
Comunicazione dati leasing | 2017 |
Modello intra acquisti | 2017 |
Comunicazione scambi con san marino | 2017 |
Comunicazione operazioni black list | 2016 |
Termini più ampi per la presentazione della DR annuale Iva
Sempre da periodo d’imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16, attraverso una modifica apportata al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998, ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile.
Si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale, già a partire dal periodo d’imposta 2016, può essere presentato esclusivamente in forma autonoma, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato nel mese di febbraio 2017.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.