LA “ROTTAMAZIONE” DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016
L’articolo 6, D.L. 193/2016, così come convertito dalla L. 225/2016, prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, è possibile fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle qualora avvenga il contestuale pagamento delle somme richieste a titolo di capitale, compensi di riscossione, spese di notifica e di interesse diverso da quello di mora, alternativamente:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
- in modalità rateizzata dal mese di luglio 2017.
Per le multe stradali, invece, la sanatoria è limitata agli interessi di mora e alle maggiorazioni previste dalla legge (rimangono dovute le sanzioni amministrative).
Quali sono le somme che possono essere oggetto della “rottamazione”
La definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), alle entrate locali (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.
Non vi sono preclusioni soggettive alla definizione agevolata: la stessa interessa qualsiasi tipologia di contribuente (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non, etc.).
Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive.
Per carichi affidati ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
L’avviso di Equitalia
Non rileva, pertanto, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del ruolo: Equitalia invierà ai contribuenti, per i quali non è stata ancora notificata una cartella affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l’opportunità di accedere alla “rottamazione”.
Come specificato nelle note del modello DA1 la definizione agevolata riguarda:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate/dogane e monopoli;
- avvisi di addebito dell’Inps.
La definizione dei ruoli consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Spettano per intero i compensi di riscossione (aggi), seppure rideterminati sulla parte del debito oggetto di cartella dovuto, e le spese di notifica della cartella.
La definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata sia nel caso in cui è scaduta e non pagata.
N.B. | Se ci sono rateizzazioni in corso, per potere accedere alla rottamazione della cartella, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. |
La norma, pertanto, prevede una forte disparità di trattamento tra coloro che hanno rateizzato e quelli che, al contrario, non hanno rateizzato ed hanno pertanto cartelle scadute.
Si tenga inoltre presente che, per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora.
È possibile, in presenza di più cartelle di pagamento, ovvero di una cartella comprensiva di più carichi, adottare una “definizione parziale” di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo ovvero avviso di addebito.
Le modalità di accesso alla definizione agevolata
A seguito del comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha notiziato dell’approvazione del modello di istanza con cui il contribuente può aderire alla rottamazione dei ruoli.
Preso atto dell’entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/2016, Equitalia in data 2 dicembre 2016 ha pubblicato il nuovo modello DA1 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, che sostituisce quello precedentemente pubblicato.
Il soggetto interessato deve dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata ovvero che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi.
È possibile adempiere all’importo che sarà liquidato da Equitalia una volta ricevuta la richiesta di adesione alla definizione agevolata:
- in unica soluzione entro luglio 2017;
- in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate.
Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modello DA1 la suddivisione percentuale dell’importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.
Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero a luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%). Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo.
La procedura
- il modulo DA1 compilato, accessibile dalla home page del sito gruppoequitalia.it, deve essere consegnato agli sportelli territorialmente competenti ovvero inviato via mail o pec entro il 31 marzo 2017, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione allegando copia del documento di identità del soggetto richiedente la definizione agevolata;
- è possibile barrare sulla dichiarazione di adesione di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente secondo indicazioni che saranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.
La presentazione della domanda di sanatoria inibisce l’adozione di nuove misure cautelari ed esecutive.
Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata a Equitalia.
Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento.
Chi non paga anche una sola rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata: gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, che viene rideterminato in misura comprensiva delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Calcolo di convenienza
La rottamazione dei ruoli rappresenta una opportunità in particolare per i soggetti titolari di reddito di impresa, in presenza di ruoli relativi a tributi quali Irpef, Ires, Iva, Irap per i quali la norma prevede ordinariamente l’applicazione di sanzioni amministrative pari al 30% del tributo in quota capitale non versato.
In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza tra:
- la rateazione secondo un piano ordinario con Equitalia (è consentita fino a 72 mesi ma obbliga al pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, compensi di riscossione e interessi di dilazione) e
- l’adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma è ammessa solo se il pagamento avviene al più in un arco temporale di 15 mesi, da luglio 2017 a settembre 2018).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.