NOVITA’ E CHIARIMENTI SULLO SPESOMETRO 2017

Il decreto milleproroghe interviene a modifica della disciplina riguardante l’invio delle fatture secondo le nuove regole introdotte dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Di seguito faremo il punto dei nuovi adempimenti, ricordando le scadenze aggiornate e si provvederà a dare conto dei primi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria attraverso la circolare n. 1/E/2017.

Spesometro e comunicazione delle liquidazioni Iva: le scadenze

Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, nonché ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

A regime, la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, fissata al 16 settembre.

Il decreto prevedeva – in fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo semestre dovesse essere effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017; tale scadenza transitoria pareva del tutto inadeguata (visto che per i dati del secondo trimestre vi sarebbe stata una anticipazione di quasi due mesi), ragion per cui il decreto milleproroghe ha previsto, solo per l’anno 2017:

  • un accorpamento degli adempimenti in due semestri anziché in quattro trimestri;
  • la scadenza del 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017 e del 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.
Trimestre di riferimento Scadenza a regime Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio Cumulativamente al 16 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno) 16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio

Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/10, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

È importante notare che in relazione a tale secondo adempimento non è previsto alcun accorpamento o proroga, per cui già per il 2017 saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime.

Trimestre di riferimento Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno) 16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio

Pertanto, combinando i due adempimenti, è possibile coniare questa scaletta temporale per individuare in quale comunicazione dovranno essere inserite le diverse operazioni realizzate nel 2017:

Fatture registrate nel mese di Concorrono alle liquidazioni da comunicare entro Rientrano nella comunicazione delle fatture da inviare entro
Gennaio 31 maggio 16 settembre
Febbraio 31 maggio 16 settembre
Marzo 31 maggio 16 settembre
Aprile 16 settembre 16 settembre
Maggio 16 settembre 16 settembre
Giugno 16 settembre 16 settembre
Luglio 30 novembre 28 febbraio
Agosto 30 novembre 28 febbraio
Settembre 30 novembre 28 febbraio
Ottobre 28 febbraio 28 febbraio
Novembre 28 febbraio 28 febbraio
dicembre 28 febbraio 28 febbraio

La soluzione alternativa: l’invio di fatture e corrispettivi

In alternativa all’invio delle fatture ai sensi del citato D.L. 193/2016, è possibile inviare fatture e corrispettivi ai sensi del D.Lgs. 127/2015.

In questo caso occorre effettuare una specifica opzione entro il mese di marzo 2017 (a regime tale opzione va esercitata entro la fine del periodo d’imposta precedente); detta opzione è però vincolante per 5 anni e, oltre che evitare lo spesometro ex D.L. 193/2016, permette di accedere al rimborso prioritario del credito Iva e offre la riduzione di due anni dei termini per l’accertamento (per quest’ultimo beneficio è però necessario che incassi e pagamenti avvengano con strumenti tracciati).

Se si esercitata tale opzione, al termine di ogni trimestre si dovranno inviare le fatture tramite il sistema di interscambio SDI (quello utilizzato per l’invio delle fatture elettroniche), mentre quelle già transitate tramite il sistema SDI (appunto, le fatture elettroniche) potranno non essere inviate.

Occorrerà poi provvedere all’invio dei dati relativi ai corrispettivi, se previsti.

Nella ciroclare n. 1/E/2017 viene precisato che anche i contribuenti che non hanno esercitato opzione ex D.Lgs. 127/2015 possono sfruttare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.

Da notare che l’accesso al regime opzionale ex D.Lgs. 127/2015 esclude la necessità di inviare lo spesometro ex D.L. 193/16, ma non anche i dati delle liquidazioni, che quindi dovranno comunque essere comunicate entro le scadenze trimestrali precedentemente indicate.

I chiarimenti relativi allo spesometro

Attraverso la corcoalre n. 1/E/2017 l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni riguardanti i dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione delle fatture emesse e ricevute: da notare che tali chiarimenti interessano entrambe le comunicazioni (sia lo spesometro ex D.L. 193/2016 che la comunicazione elle fatture ex D.Lgs. 127/2015).

Le informazioni da trasmettere sono relative alle:

  • fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi (aspetto che quindi comporterà un significativo impegno visto che tali fatture non vengono rilevate in contabilità);
  • fatture ricevute e bollette doganali registrate (nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta);
  • le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate.

I dati delle fatture

Per ogni fattura emessa deve essere indicato l’ammontare l’imponibile e dell’Iva o, nel caso in cui l’operazione non comporti addebito di Iva, andrà indicata la natura dell’operazione:

  • operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 633/1972.
  • operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta – ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge);
  • operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE);
  • operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria);
  • operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria;
  • operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami);
  • operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

Importi detraibili/deducibili

Lo schema di comunicazione previsto dal D.Lgs. 127/15 prevede anche il dato relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l’informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.

Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell’altro.

Il documento riepilogativo

Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura.

Di fatto, dal 2017, il documento riepilogativo diviene pressoché inutilizzabile.

Soggetti in regime 398/1991

Il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione. Si ricorda che tali soggetti, liquidando l’Iva in maniera forfettaria, sono peraltro esclusi anche dall’obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni.

Esclusioni

Sono esclusi dallo spesometro ex D.L. 193/2016 i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. 601/1973. Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montante, devono assolvere l’obbligo di comunicazione. Sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.

La circolare n. 1/E/2017 introduce ulteriori due esoneri:

  • i soggetti che accedono al regime forfetario ex 190/2014 non annotano le fatture, non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture;
  • i contribuenti che svolgo attività d’impresa, arte o professione che utilizzano il regime dei minimi (fino alla scadenza), non annotano le fatture, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

Operazioni straordinarie

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario etc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

  • i dati delle sue fatture;
  • i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
  • i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.