DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 31 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL’ENEA RELATIVE AL 2016

Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all’ENEA già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all’ENEA entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell’indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L’invio all’ENEA di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2017 per il periodo di imposta 2016, in virtù della proroga che ha allungato di un mese l’ordinaria scadenza del 30 settembre) nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre invece procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell’onere.

Si ricorda alla gentile Clientela che nel caso di omessa comunicazione (e non di comunicazione effettuata con dati errati o incompleti) all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori è possibile, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all’ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (quindi, nel caso in cui i 90 giorni dalla fine dei lavori siano scaduti in data successiva al 30 settembre 2016, e non sia stata inviata la scheda informativa all’ENEA, c’è tempo fino al 31 ottobre 2017 per sanare l’inadempimento mediante la procedura della remissione in bonis)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.