IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

È stata pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124/2017 (nota come “Legge concorrenza”). A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti del provvedimento (strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi) che si ritengono di maggior interesse.

Disposizione Contenuto
Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto

(comma 25)

Con modifiche apportate all’articolo 170-bis, D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l’incendio), nel caso di polizze accessorie stipulate in abbinamento con quella dell’RC auto. Restano escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito
Ultrattività delle polizze R.C. professionali

(comma 26)

Con modifiche apportate al D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si prevede:

–     che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;

–     che tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso di validità al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della disposizione in commento);

–     che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio

TFR e previdenza complementare

(commi 38-39)

Vengono modificati gli articoli 11 e 14, D.Lgs. 252/2005, al fine di intervenire nei seguenti ambiti:

–      destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari;

–      anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa;

–      riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.

Si interviene poi sull’assetto dei fondi (in prevalenza quelli negoziali) prevedendo la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale, secondo le seguenti linee guida:

–        revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione;

–        determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima;

–        individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio delle consistenze patrimoniali e numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i rischi;

–        individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari

Telefonia

(commi 41-46)

 

 

Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di intervenire nel settore della telefonia:

–        in tema di recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico (non solo telefonia fissa e mobile, ma anche pay-tv e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per via telematica;

–        le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata;

–        i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l’offerta viene pubblicizzata;

–        agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l’utilizzo del credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico decreto attuativo);

–        vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di euro) per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche;

–        per i servizi telefonici a pagamento l’attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l’importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto

Credito telefonico

(commi 47-53)

 

 

 

–        Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore.

–        Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 (è prevista l’emanazione di un decreto attuativo).

Settori del gas e dell’energia

(commi 60-98)

 

 

Tra le numerose disposizioni che impattano nei settori del gas e dell’energia si segnala che:

–        le società che operano nei settori della vendita di gas ed energia elettrica dovranno pubblicare sul proprio sito internet almeno un’offerta di fornitura a prezzo variabile e un’offerta a prezzo fisso, oltre a darne comunicazione;

–        dal 1° gennaio 2018 i clienti in regime di maggior tutela devono ricevere una adeguata informazione sul passaggio al mercato libero, che avverrà per tutti a partire da luglio 2019;

–        l’introduzione di una specifica sanzione per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia (di potenza fino a 3 kW) che sono state realizzati con moduli non certificati o con certificazione non rispondenti alla normativa di riferimento, che consiste nella decurtazione del 30 % della tariffa incentivante e l’annullamento della maggiorazione per la provenienza europea

Distributori di carburante

(commi 99-119)

 

–        Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l’esercizio dei distributori, che, in base all’articolo 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008, non può essere subordinato a condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali (contingentamenti numerici, distanze o superfici minime).

–        Nell’ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione è istituita presso il Mise una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare l’apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall’Agenzia delle dogane (in prima applicazione entro il 1 settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno).

–        Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l’attività, con modalità tali da prevenire l’insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e igienico-sanitaria

Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni

(commi 125-129)

 

 

A decorrere dall’anno 2018, diversi soggetti tra cui le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con altre tipologie di soggetti individuati dalla norma pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al periodo precedente
Nuova disciplina del leasing

(commi 136-140)

–        Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o leasing) facendolo così rientrare nell’alveo dei contratti “tipici”.

–        Nei casi di grave inadempimento da parte dell’utilizzatore (che ricorre in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili nei leasing immobiliari e di quattro rate nelle altre tipologie di leasing) il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in accordo tra le parti).

–        In caso di fallimento dell’utilizzatore si applica l’articolo 72, L.F. che disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti

Professione forense

(comma 141)

 

Con modifiche apportate alla L. 247/2012 si prevede:

–        la possibilità dell’avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti;

–        la riscrittura della disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense;

–        l’obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta

Compravendite immobiliari – deposito del prezzo al notaio

(commi 142-143)

 

Con modifiche apportate ai commi 63 e seguenti dell’articolo 1, L. 147/2013 si prevede che:

–        il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire le somme ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte, nonché le altre somme che il notaio sia incaricato di custodire;

–        tali giacenze sono impignorabili da parte dei creditori particolari del notaio, non entrano nella sua successione, né in regime di comunione dei beni;

–        se richiesto da almeno una delle parti (venditore o compratore) il notaio è obbligato a tenere in deposito il saldo del prezzo fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari

Società di ingegneria

(commi 148-149)

Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica con la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997 tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza
Professionisti – obbligo di preventivo scritto

(comma 150)

Con una modifica apportata all’articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che:

–      il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale

Professionisti – obblighi informativi

(comma 152)

Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, viene previsto che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare:

–         i titoli posseduti;

–        le eventuali specializzazioni.

Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad esempio, se in fase di ottenimento dell’incarico o altro) né le sanzioni comminabili al professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo

Odontoiatri

(comma 153-156)

Ogni società deve avere un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e possono operare solo i soggetti in possesso di titoli abilitanti
Farmacie

(commi 157-159)

Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I titolari potranno prestare servizio in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ma prima dovranno darne comunicazione all’autorità sanitaria competente e alla clientela
Atti di aggiornamento catastale

(commi 172-173)

Vengono introdotte disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. Viene in particolare previsto che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall’interessato all’Agenzia delle entrate territoriale. È prevista una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell’entrata in vigore della legge (il 29 agosto 2017), il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia
Autoservizio pubblico non di linea

(comma 179)

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente Legge (29 agosto 2017) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (vedasi operatori come Ncc e Uber)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.