I BONUS IN VIGORE PER GLI INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate della Guida aggiornata al 22 settembre 2017 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e della Guida aggiornata al 12 settembre 2017 sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si ritiene utile fornire alla gentile Clientela un quadro di insieme delle detrazioni fruibili per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 su singole unità immobiliari per:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- acquisto di mobili o grandi elettrodomestici;
- riduzione del rischio sismico.
Si tenga in primo luogo presente che il cumulo tra le diverse agevolazioni è possibile per spese differenti tra di loro e riportate dunque in diversi documenti di spesa. Pertanto, se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie si può fruire per le medesime spese soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di cumulare le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici con altre agevolazioni territoriali (comunali, regionali, etc.), sono ammesse alla detrazione solo le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, non potendo considerarsi tali quelle coperte da contributi erogati da altri enti. Pertanto, qualora anche le disposizioni che disciplinano il contributo non prevedano specifiche regole di incompatibilità con altri incentivi (tra cui le detrazioni fiscali in questione), le spese sostenute per gli interventi agevolati potranno fruire del contributo e, altresì, per la parte di spesa non coperta da quest’ultimo, della detrazione fiscale.
Si riepilogano, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le principali caratteristiche dei “bonus” fruibili in taluni casi dalle sole persone fisiche e in altri anche dalle imprese, in relazione agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Tipologia di intervento | Agevolazione | Note | Modalità di sostenimento della spesa |
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro | L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Rientrano tra gli interventi agevolabili anche la realizzazione di autorimesse, l’eliminazione di barriere architettoniche, la prevenzione del rischio di atti illeciti, la cablatura e la riduzione dell’inquinamento | Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. |
acustico, l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, l’adozione di misure antisismiche, la bonifica dell’amianto e la prevenzione di infortuni domestici | Termine per sostenere la spesa con la detrazione del 50% è il 31 dicembre 2017 | ||
Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo con le seguenti soglie massime: spesa di 153.846 euro per la riqualificazione energetica, spesa di 92.308 euro per gli interventi sugli involucri e l’installazione di pannelli solari e spesa di 46.154 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su unità immobiliari esistenti, compresi quelli strumentali per esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. È necessario acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato (o dichiarazione del direttore dei lavori), l’attestato di certificazione energetica, la scheda informativa. È necessario trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori copia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa | Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera. Termine per sostenere la spesa con la detrazione del 65% è il 31 dicembre 2017 |
“Bonus arredi”, cioè acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 10.000 euro | Il principale presupposto per fruire del “Bonus arredi” è la realizzazione di un intervento di recupero edilizio (che dia diritto alla detrazione Irpef del 50%) in data successiva al 1° gennaio 2016 ma comunque in data antecedente a quella di acquisto del mobile o grande elettrodomestico nuovi | Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2017 |
Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico | Detrazione Irpef/Ires del 50% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro per ciascun anno. Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell’80% | L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive, con autorizzazione in data successiva al 1° gennaio 2017.
Si applica agli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003) |
Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2021 |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.