LEGGE DI BILANCIO 2018
La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e contiene talune disposizioni che, nei precedenti anni, confluivano nel Decreto Milleproroghe di fine anno.
Nella tabella che segue si presentano le disposizioni di maggiore interesse dell’articolo 1. Verranno altresì inviate alcune singole informative su alcuni temi specifici.
Comma | Lettera | In sintesi |
2 | Sterilizzazione incremento aliquote Iva
Per l’anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22% e del 10%, rinviandosi così l’eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l’eventuale reperimento delle necessarie risorse per la copertura. |
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3 | a | Interventi di riqualificazione energetica
Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65% Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate. Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018 Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi: · acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro); · sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; · acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; · sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50% Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi: · acquisto e posa in opera di finestre e infissi; · acquisto e posa in opera di schermature solari; · acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro); · sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013. Soggetti assimilati agli Iacp La detrazione può essere fruita, oltre che dagli Iacp, anche da soggetti ritenuti similari, quali: · enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei “in house providing”, in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; · cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico In relazione alle spese per interventi: · sulle parti comuni condominiali; · di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3; · finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un bonus dell’80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l’edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Cessione del credito È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione: · sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti; · per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica. Possibilità di emanazione di nuovi decreti È prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino: · i requisiti tecnici degli interventi; · i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento; · i controlli effettuabili dall’Enea, per ogni tipo di agevolazione. |
b | Interventi di recupero edilizio e sisma bonus
Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di 96.000 euro. Sisma bonus: estensione soggettiva I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti: · dagli Iacp; · dagli enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei “in house providing”, in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; · cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’Enea, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. |
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b | Bonus mobili ed elettrodomestici
Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3). |
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4-10 | Maxi bollette per contratti di fornitura
Si introducono disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto al pagamento del corrispettivo. |
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12-15 | Bonus verde al 36%
Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati: · interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; · coperture a verde e giardini pensili; · spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi. La detrazione è estesa anche agli intervento realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio. Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate. La ripartizione del beneficio è decennale. |
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16 | Cedolare secca e contratti a canoni concordati
La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019. Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni: · site in Comuni ad alta tensione abitativa; · site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014; · site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa; · concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari. |
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17-18 | Bonus riqualificazione alberghi
Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro. |
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19 | Iva ridotta 10% e beni significativi
Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che: · nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell’eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale; · il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente autonome) va determinato sulla base dell’accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione; · nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio. |
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23-24 | Detrazione studenti fuori sede
Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede. Disposizione a regime (inalterata) Si riconosce il bonus del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018) Si riconosce il bonus del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo: · distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all’interno della stessa Provincia; · distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all’interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata. |
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28 | a | Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti
È concessa la detrazione al 19% per la spesa per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. |
b | Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente
Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l’acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico. |
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29 e 34 | Proroga maxi ammortamento al 30%
È prorogato il beneficio del maxi ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione). Il costo di acquisto da dedurre (extra contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore. Beni esclusi: · tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir; · i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; · fabbricati e costruzioni; · beni compresi in particolari gruppi. |
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30-33
35-36 |
Proroga iper ammortamento
Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi) Viene prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l’ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene. Cessione del bene con investimento sostitutivo Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, se – nello stesso periodo d’imposta del realizzo – l’impresa: a) sostituisce il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A; b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Nel caso in cui: · il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del bene sostituito e · ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Deduzione del costo maggiorata del 40% (beni immateriali collegati) Prorogata anche l’agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, cui risultano aggiunte le seguenti voci · sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; · software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; · software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). |
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37 | Proroga blocco aliquote imposte locali
Viene estesa al 2018 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l’anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016 e 2017 con delibera del Consiglio comunale. Restano esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i Comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l’armonizzazione delle diverse aliquote. |
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38 | Proroga modalità di commisurazione forfetaria della Tari
Si proroga al 2018, per i Comuni, la modalità di commisurazione della Tari sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. |
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132 | Bonus Renzi 80 euro
Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per l’accesso al c.d. bonus 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche interessano l’articolo 13, comma 1-bis, Tuir. |
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252-253 | Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni
Integrando l’articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, a partire dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. |
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319-321 | Bonus librerie
A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e/o usati in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta (nei limiti del “de minimis”) parametrato: · agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio; · nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d’imposta: · non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap; · non rileva ai fini del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; · è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con apposito decreto attuativo, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stabilite le disposizioni applicative, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa. |
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353-354 | Società sportive dilettantistiche come società commerciali
Le SSD possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V, cod. civ.. A pena di nullità, lo statuto delle SSD con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o ASD affiliate alla medesima Federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. |
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355 | Riduzione Ires per società riconosciute dal Coni
L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle SSDL riconosciute dal Coni. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti “de minimis”. |
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356 | Esclusione applicazione norme sul lavoro subordinato per SSDL
Modificando il D.Lgs. 81/2015, si prevede che le regole sul rapporto di lavoro subordinato non siano applicabili alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, nonché delle SSDL. |
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357 | Aliquota Iva 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL
Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. La misura serve da calmiere per l’impossibilità di applicare, per tali soggetti, il regime forfetario della L. 398/1991. |
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358-360 | Collaborazioni e società sportive
Le norme sono volte a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015). Si dispone in particolare che: · le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del Coni) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa; · i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente: − redditi diversi, se stipulati da società e ASD riconosciute dal Coni; − redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle SSDL riconosciute dal Coni (comma 359); · dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle SSDL siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L’imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs. |
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367 | Esenzione compensi sportivi dilettanti
Modificando l’articolo 69, Tuir, si prevede che siano escluse da imposizione, nei limiti di 10.000 euro (rispetto ai precedenti 7.500 euro) le somme erogate da: · Coni; · Federazioni sportive nazionali; · Unire (Unione nazionale per l’Incremento delle razze equine); · enti di promozione sportiva; · qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai predetti enti ai seguenti soggetti: · atleti, arbitri e guardalinee; · cronometristi; · personale sanitario; · accompagnatori delle squadre e degli arbitri; · dirigenti delle Federazioni sportive; · personale amministrativo che collabora con la società o con l’ASD. Continuano a non essere tassati, senza concorrere alla nuova soglia dei 10.000 euro, i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenuti per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune. |
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461 | Notifiche a mezzo posta
Si prevedono modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta (L. 890/1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017). In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della L. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’articolo 201 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992), introducendo nel D.Lgs. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento. A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della L. 261/1999, fino al 2026) anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Mise. |
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474 | Privilegi e crediti professionali
Si modifica l’articolo 2751-bis, cod. civ. in tema di crediti privilegiati, al fine di specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva. |
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588 | Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili
Si proroga al 31 dicembre 2018, il termine entro il quale gli esercenti impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull’energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021. |
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643 | Bonus strumenti musicali
Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d’imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge. |
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909
915-917 928 |
Fatturazione elettronica
Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Obbligo generalizzato dal 2019 A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento). Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Fatture per operazioni da e verso l’estero Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti. In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre. La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione. Non si applica il cumulo giuridico. Conservazione elettronica Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento. Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018 L’obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per: · cessioni di benzina e gasolio per motori; · prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali. Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018 Dal 1° luglio diviene obbligatoria: · la memorizzazione elettronica e · la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori. Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. Semplificazioni amministrative e contabili Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione: · i dati per le liquidazioni periodiche; · una bozza di dichiarazione annuale Iva; · una bozza di dichiarazione dei redditi; · le bozze dei modelli F24. Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva. Settore della grande distribuzione Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016. |
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909 | c) | Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti
Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. |
910-914 | Escluso il contante per le retribuzioni
Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente. Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento. Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. |
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931 | Differimento degli Isa al 2018
Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta. |
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932 | Calendario adempimenti fiscali
Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro). Termine invio spesometro 2° trimestre La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre. Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre. |
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933 | Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta
Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue: · modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio; · trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre. |
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934 | Termini per assistenza fiscale
SI modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999. In particolare si prevede: · termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti: prorogato dal 7 luglio al 23 luglio; · termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati (comunicare all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte): · entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; · entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; · entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 10 novembre. |
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937-944 | Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali
Si introducono misure di contrasto all’evasione Iva perpetrata in relazione all’introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. |
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986-989 | Pagamenti Pubblica Amministrazione
Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l’obbligo di verificare l’assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro. In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018. |
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990 | Sospensione compensazioni modello F24
Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l’effettuazione di un controllo. Il versamento in compensazione: · si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione; · si considera come non effettuato, in caso contrario. È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio: · gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare; · la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega; · le compensazioni effettuate per l’estinzione di debiti iscritti a ruolo. Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. |
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997-998 | Rivalutazione terreni e partecipazioni
Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%. I riferimenti sono quelli canonici: · possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018; · data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018; · data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018; · possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi. |
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1134-1135 | Proroga Sistri
Si proroga fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui: · continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri); · non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo. |
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1144 | Canone Rai per uso privato
Estesa al 2018 la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento Rai per uso privato. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.