NOVITA’ PER LO SPORT

Con la Legge di Bilancio per il 2018 sono state introdotte ulteriori novità in materia di sport che fanno seguito alla cosiddetta Riforma del Terzo settore.Gli interventi, ricompresi nel cosiddetto “pacchetto Lotti” sono contenuti nell’articolo 1, commi da 352 a 374, L. 205/2017 e concernono:

  • credito di imposta per la ristrutturazione di impianti sportivi;
  • introduzione della nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa (SSDL) e connessi profili fiscali;
  • modifica dell’aliquota Iva da applicare alle prestazioni rese nei confronti degli sportivi;
  • regolamentazione delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e SSD e
  • rimodulazione dell’esenzione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti.

Contributi per la ristrutturazione degli impianti sportivi

Con il comma 352, lettera a), in ragione dell’ormai acclarata vetustà degli impianti calcistici, al fine di incentivarne l’ammodernamento, viene introdotto un nuovo credito di imposta a favore delle società calcistiche:

  • di serie B;
  • Lega Pro;
  • Lega dilettanti.

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese di ristrutturazione sostenute, nel limite massimo di 25.000 euro complessivi.

I fondi messi a disposizione ammontano a 4 milioni di euro e sono erogati nel rispetto di quanto previsto a livello comunitario con il Regolamento n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.

Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, dovrà essere emanato, nel termine di 90 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della L. 205/2017 (1° gennaio 2018) un D.P.C.M. di concerto con il Mef.

Con i successivi commi da 363 a 266 viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta, per il solo anno solare 2018, alle imprese che erogano contributi per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Il credito è individuato nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, ed è pari al 50% delle erogazioni liberali, con tetto massimo di 40.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dei redditi e Irap.

Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, dovrà essere adottato, nel termine di 120 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della L. 205/2017 (1° gennaio 2018) un D.P.C.M. di concerto con il Mef.

Sempre in tema di impianti sportivi, il comma 361, per mezzo di modifiche apportate all’articolo 90, L. 289/2002, prevede che, in ipotesi di assegnazione di impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche, sarà data priorità alle società e associazioni non lucrative rispetto alle neonate SSDL.

La società sportiva dilettantistica lucrativa

Viene introdotta la nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa (SSDL) che deve assumere una delle forme previste al Titolo V del Libro V, cod. civ..

In particolare, tali società devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. la denominazione o ragione sociale deve avere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa” e
  2. l’oggetto o scopo sociale deve prevedere lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  3. gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre ASD affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  4. la presenza obbligatoria, in occasione dell’apertura al pubblico delle strutture sportive verso pagamento, di un “direttore tecnico” che, alternativamente sia in possesso di:
  • diploma ISEF;
  • laurea quadriennale in Scienze motorie;
  • laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi sportivi per lo sport e le attività motorie (LM47);
  • laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67);
  • laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport (LM68) o
  • laurea triennale in Scienze motorie.

Il comma 355 prevede l’abbattimento alla metà delle imposte sul reddito per le SSDL riconosciute dal Coni, nel rispetto del regime degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento n. 1407/2013.

Il comma 356 estende anche alle SSDL la previsione per cui non si rende applicabile l’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015 ai sensi del quale “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”.

Per quanto riguarda gli eventuali collaboratori delle SSDL riconosciute dal Coni, il comma 359 stabilisce che i compensi derivanti da rapporti regolati quali contratti di collaborazione di coordinata e continuativa, ai fini fiscali, sono trattati quali reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, Tuir.

Ai fini previdenziali, il successivo comma 360, prevede che tali collaboratori siano iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che la contribuzione sia dovuta nel limite del 50% del compenso percepito. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Infine, per tali collaboratori, non si rendono applicabili forme assicurative diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Aliquota Iva 10%

Il comma 357, introducendo il nuovo n. 123-quater) alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, stabilisce la possibilità di assoggettare a Iva al 10% “i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società”.

In sede di prima analisi, e in attesa di eventuali chiarimenti di prassi, si ritiene che l’aliquota ridotta sia applicabile ai proventi derivanti dalle attività istituzionali dell’ente così come individuate per le associazioni e SSD senza scopo di lucro.

Inquadramento collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e SSD

Con i commi 358-360 viene previsto che si devono considerare quali contratti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, come individuate dal Coni ex articolo 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 242/1999 (il cosiddetto “Decreto Melandri”). Ne deriva che per le eventuali collaborazione per attività diverse da quelle individuate dal Coni scatterà la presunzione di rapporto di lavoro subordinato, nel caso di rapporti etero-coordinati con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Per i rapporti inquadrati come contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti con associazioni e SSD riconosciute dal Coni, si rende applicabile, ai fini impositivi, la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.

Compensi erogati agli sportivi dilettanti

Il comma 367 innalza a 10.000 euro, rispetto i precedenti 7.500 euro, la franchigia prevista all’articolo 69, Tuir, al di sotto della quale il compenso percepito dagli sportivi non subisce le ritenute.

La novità decorre dai compensi erogati nel periodo di imposta 2018, facendo fede il periodo di imposta del percettore e non quello in cui, di fatto, l’associazione o società eroga il compenso.

Resta fermo l’obbligo di invio in formato telematico della CU (certificazione unica) a prescindere dall’ammontare del corrispettivo effettivamente riconosciuto.

Resta, inoltre, fermo l’inquadramento del compenso erogato dalle ASD e SSD non lucrative quale reddito diverso con conseguente non assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa anche per la parte fiscalmente rilevante.

A seguito delle modifiche apportate, la tassazione dei compensi agli sportivi non professionisti è la seguente:

  • fino a 10.000 euro nessuna imposta;
  • da 10.000,01 euro a 30.658,28 euro si applica la ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 23% oltre ad addizionali comunali e regionali e
  • da 30.658,29 euro la ritenuta del 23% diventa a titolo di acconto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.