Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all’avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono i seguenti:
· carte di credito |
· carte di debito |
· carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti |
Con il recente provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:
· gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali |
· i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate) |
· gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente |
Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda non l’Iva ma le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).
Il diverso ambito applicativo
normativa Iva | riguarda sia il carburante che i lubrificanti |
normativa dirette | riguarda solo il carburante |
La fattura elettronica, dovrà, essere accompagnata da un pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte, ne consegue che:
è onere del cedente | emettere fattura elettronica |
è onere dell’acquirente | effettuare il pagamento con mezzi tracciati |
Netting
Il citato provvedimento direttoriale ammette anche la possibilità di fare ricorso allo strumento del “netting”, mediante adesione a un “circuito” attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. Tale formula eviterebbe ogni problematica legata all’emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa in quanto l’acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all’emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà. Anche in questo caso i pagamenti potranno essere eseguiti con tutti i mezzi elencati in precedenza. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.