Il D.L. 193/2016 aveva previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 fossero introdotti gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale) in sostituzione degli studi di settore. Disciplinati dal D.L. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti per favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.

È però con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L.205/2017) che il legislatore ha previsto lo slittamento al periodo d’imposta 2018 dell’entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità (ISA), determinando importanti conseguenze applicative per la disciplina di studi di settore e parametri applicabili al periodo d’imposta 2017.

I fatti appena descritti mettono in evidenzia due importanti criticità con riferimento al periodo d’imposta 2017:

  • la tardiva pubblicazione in gazzetta ufficiale degli studi di settore
  • la mancata revisione triennale di circa un terzo degli studi di settore

Con riferimento al primo aspetto si evidenzia come la modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2017 sia stata approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2018 e successivamente modificata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2018, in violazione quindi della previsione contenuta nell’articolo 23, comma 28, D.L. 98/2011 secondo la quale gli studi di settore vanno pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. A questo si aggiunge il fatto che quest’anno gli studi di settore sono stati approvati con semplice provvedimento direttoriale in luogo della ordinaria decretazione da parte del Mef.

Con riferimento al secondo aspetto, la mancata revisione triennale nel corso del 2017 prevista dall’articolo 10-bis, L. 146/1998 lascia più di un dubbio sull’effettiva efficacia probatoria di buona parte degli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2017. Per gli studi di settore approvati con il D.M. 29 dicembre 2014, infatti, si tratta dell’applicazione per il quarto anno consecutivo, in violazione quindi dell’obbligo normativo in precedenza richiamato.

La logica conseguenza delle descritte criticità non può che essere l’ulteriore depotenziamento della capacità probatoria degli studi di settore che per il periodo d’imposta 2017 dovrebbero assumere esclusiva valenza “statistica”.

Entrando nel merito degli aspetti compilativi del modello Studi di Settore si segnalano alcune interessanti indicazioni fornite dalla Commissione degli Esperti nelle riunioni del 28 febbraio e 28 marzo 2018. In particolare due sono gli aspetti da mettere in evidenza:

  1. la modifica degli studi di settore applicabili dalle imprese in contabilità semplificata alla luce delle nuove regole di applicazione del regime applicabili dal 2017;
  2. gli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica del 2017.

In relazione al primo punto, la Commissione, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni di categoria interessate e degli elementi di approfondimento forniti in merito dalla SOSE, ha espresso, all’unanimità, parere positivo riguardo gli interventi correttivi finalizzati all’applicazione degli studi di settore alle imprese in contabilità semplificata sulla base dei dati contabili dichiarati per “cassa”. In proposito si è rilevata l’esigenza di prevedere per le imprese in contabilità semplificata, al fine di un utilizzo in fase applicativa, la compilazione delle seguenti variabili:

  • componenti positivi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;
  • componenti positivi di reddito che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;
  • componenti negativi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”;
  • componenti negativi di reddito, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Dette indicazioni sono state recepite nel recente D.M. 23 marzo 2018 con il quale, oltre ad apportare modifiche alla territorialità, vengono appunto individuati i correttivi alle regole di “cassa” per consentire la corretta applicazione degli studi di settore da parte delle imprese minori in contabilità semplificata secondo quanto previsto dall’articolo 66, Tuir.

In relazione al secondo punto, nella riunione del 28 marzo 2018, la SOSE ha illustrato alla Commissione i risultati delle analisi effettuate ed è stata verificata la validità dei correttivi congiunturali previsti per il periodo d’imposta 2017, mediante la loro applicazione sui circa ottantamila esempi pervenuti da parte delle Organizzazioni di categoria. I correttivi individuati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2017 sono riconducibili a queste cinque categorie:

  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali;
  • interventi relativi all’analisi di normalità economica;
  • interventi relativi all’analisi di coerenza economica.

La Commissione ha espresso all’unanimità parere positivo riguardo tali risultati, confermando quindi quanto emerso durante la riunione dello scorso 14 dicembre in merito alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi congiunturali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.