Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. L’Agenzia delle entrate ha emanato, lo scorso 30 aprile, la circolare n. 8/E per esplicare tali novità.
I due obiettivi che ci si propone con gli interventi sono i seguenti:
- prevenire e contrastare le frodi nel settore dei carburanti;
- introdurre limitazioni alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo dei carburanti.
A seguire, si fornisce un sunto delle principali indicazioni fornite.
Cessione di carburanti e documentazione necessaria
L’anticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva – di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. L’emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
L’obbligo, invece, non riguarda – ad esempio – le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.
Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.
Contenuto della fattura | Targa
Modello |
Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Le informazioni, pertanto, non sono obbligatorie
I dati (in particolare la targa) potranno comunque essere inseriti facoltativamente nei documenti, in un apposito campo “Mezzo Trasporto”. Ciò aiuterà gli operatori a ricondurre l’acquisto ad un determinato veicolo, ai fini di stabilirne la deducibilità del costo |
Acquisti promiscui | Qualora si effettuino più operazioni esposte in un’unica fattura, per le quali l’obbligo di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per l’intera operazione
Esempio: un soggetto Iva che rifornisce il proprio veicolo aziendale di benzina presso un impianto stradale di distribuzione e, contestualmente, vi fa eseguire un intervento di riparazione, ovvero un lavaggio, ovvero acquisti altri beni non legati al veicolo, dovrà ricevere una fattura elettronica per l’intero corrispettivo |
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Fatture differite | Più rifornimenti nello stesso mese | È consentita l’emissione di un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti
La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti) A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie (si veda il punto 2 della circolare n. 205/E/1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche |
Specifici esoneri | Minimi e forfetari | L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante rappresenta un’anticipazione del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019
Permangono, dunque, gli esoneri da tali obblighi di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario |
Registrazione e conservazione | Documenti riepilogativi | Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata |
Conservazione sostitutiva | In tema di conservazione elettronica delle fatture, mediante adesione ad apposito accordo (tutto in modalità online), è previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione sostitutiva in modo gratuito dall’Agenzia delle entrate |
Cessione di carburanti e modalità di pagamento
Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
Nonostante un testo normativo disallineato, la circolare ha utilmente sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.
Peraltro, la circolare afferma che tali modalità si rendono necessarie indipendentemente:
- dall’importo;
- dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
- dall’impiego (uso esclusivo o promiscuo);
- dal soggetto passivo che effettua l’acquisto (professionista, autotrasportatore, etc.).
Nella tabella che segue sono riepilogati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.
Strumenti tracciati di pagamento | Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziari (anche non soggetto all’obbligo di comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria); addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale; assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; strumenti di pagamento elettronico disponibili (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Si pensi al seguente esempio: dipendente in trasferta con vettura aziendale; rifornimento con carta a lui intestata (e non all’azienda); l’azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) |
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Sistema del netting e delle convenzioni | I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting” (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati | |
Buoni e card: nuovo scenario definitivo dal 2019 | Buono o carta monouso | buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti;
obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica |
Buono o carta multiuso
(titoli di legittimazione) |
buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche”, etc.) ovvero che consentono l’acquisto di più beni e servizi;
la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica; nel caso di buoni per l’acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974) |
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Periodo transitorio sino al
31.12.2018 |
Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.
Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento. Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all’applicazione di sanzioni |
Il credito di imposta per i gestori di impianti di carburante
I nuovi adempimenti relativi alla fattura elettronica e all’obbligo di pagamento tracciato impongono ai gestori di impianti di carburante costi per l’adeguamento della struttura ed il più frequente ricorso ai servizi del sistema interbancario.
Per tale motivo la Legge di Bilancio 2018 prevede che agli stessi esercenti sia assegnato un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate.
I beneficiari sono tutti coloro che, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, etc.), svolgono l’attività richiamata e sostengono il costo di commissione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.