Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative circa il funzionamento della disciplina dello split payment.

L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti della P.A., relative società controllate, nonché nei confronti delle quotate, l’Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, la quale verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A./società stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.

Ampliamento soggettivo

Come noto, dal 1° gennaio scorso lo split payment ha ampliato il proprio raggio di azione e, pertanto, risulta applicabile con riferimento alle operazioni rese nei confronti di enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di P.A., nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo split payment e delle società partecipate, per una quota non inferiore al 70%, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo split payment.

Tali ipotesi si applicano in aggiunta a quelle già precedentemente previste.

Per l’esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati occorre rifarsi agli elenchi pubblicati dal Ministero dell’economia e delle finanze sul relativo sito. Riguardo al valore da attribuire ai predetti elenchi, l’Agenzia delle entrate ribadisce che l’inclusione determina un effetto costitutivo e la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle finanze.

In caso di aggiornamento degli elenchi, deve ritenersi corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento, si sia comportato coerentemente agli elenchi medesimi.

In relazione a tali nuove fattispecie nella circolare n. 9/E/2018 l’Agenzia delle entrate precisa inoltre quanto segue.

Le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti pubblici economici Tutte le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, ancorché non siano tra le P.A. destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

La categoria delle aziende speciali trova il proprio riferimento normativo, oltre che nel Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), anche in altre disposizioni normative di carattere settoriale.

Secondo l’Agenzia delle entrate, tra le aziende speciali interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti figurano:

·        quelle costituite dalle Camere di commercio e che rappresentano organismi strumentali a cui è demandato il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di una o più Camera di commercio;

·        le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) operanti, principalmente, nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, che sono il risultato della trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB),

·        gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, ossia gli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche e che possiedono un elevato grado di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale.

Fondazioni Sono interessate dallo split payment le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

L’Agenzia delle entrate precisa che occorre fare riferimento al solo fondo di dotazione, così come determinato dall’atto di costituzione della fondazione stessa, anche al fine di stabilire la natura dei conferimenti al patrimonio dell’ente e valutare se siano riconducibili al fondo di dotazione o al fondo di gestione.

Sul punto viene inoltre specificato che anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa, rientrino – sulla base di un’interpretazione coerente con lo spirito e la ratio della disciplina dello split payment – nel meccanismo della scissione dei pagamenti.

Rientrano nello split payment anche le fondazioni degli ordini professionali.

Società controllate dalla P.A. Lo split payment si applica inoltre alle seguenti società:

·        società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 2), cod. civ., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (al riguardo l’Agenzia delle entrate precisa che oltre che il controllo di fatto rileva il controllo di diritto);

·        società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment;

·        società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da P.A. soggette allo split payment;

·        società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. L’Agenzia delle entrate evidenza che, le quotate prive di partita Iva italiana, non sono interessate dallo split payment.

 

Per l’individuazione delle P.A. destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma occorre far riferimento all’Indice delle P.A. (www.indicepa.gov.it).

In particolare, l’articolo 5-bis del modificato DM 23.1.2015 dispone che lo split payment si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.

Fiduciarie

L’Agenzia delle entrate tratta anche il caso delle società le cui partecipazioni sono intestate fiduciariamente a soggetto diverso dal socio effettivo.

Tenuto conto delle finalità che presiedono all’intestazione fiduciaria di partecipazioni, la valutazione circa l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società, le cui quote sono detenute da una società fiduciaria, debba essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote stesse debbono essere ricondotte, verificando se lo stesso rientri o meno nell’ambito dello split payment (a nulla rilevando l’intestazione formale delle quote azionarie).

CTU

Viene affrontata l’ipotesi della liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU), che operano su incarico e come ausiliari dell’Autorità giudiziaria.

In particolare, in tali casi occorre valutare se per l’obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate afferma come il titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico: tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese a favore dell’Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato a emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che il pagamento avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del giudice.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della giustizia), pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU e, per tali motivi, si deve escludere l’applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.