Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società tra avvocati;
  • società tra professionisti (Stp);
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale per un periodo da 2 a 4 anni. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2017 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies, civ.) nell’anno 2017.

 

Il calcolo del diritto annuale

La nota n. 26505 del 16 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2018, confermando gli stessi importi dovuti per l’anno 2017.

Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 2 luglio 2018, cioè entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% (per quest’anno, in quanto il trentesimo giorno cade ai primi di agosto, la scadenza per il versamento con maggiorazione passa al 20 agosto 2018 per effetto della proroga estiva prevista a regime).

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2018 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d’impresa/società Costi sede Costi U.l.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)

€ 120,00 € 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 € 11,00
Società semplici agricole € 60,00 € 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero € 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) € 18,00
  • L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

 

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2017: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Aliquote in base al fatturato 2017 ai fini Irap  
fatturato
da euro a euro
0 100.000,00
oltre 100.000 250.000,00
oltre 250.000 500.000,00
oltre 500.000 1.000.000,00
oltre 1.000.000 10.000.000,00
oltre 10.000.000 35.000.000,00
oltre 35.000.000 50.000.000,00
oltre 50.000.000

 

Esempio
La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 del modello Irap relativo al periodo di imposta 2017 pari a 2.610.596 euro. L’importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 50% determina un importo del diritto dovuto per l’anno 2018 pari a 224,98 euro che arrotondato all’unità di euro va esposto nel modello F24 per 225 euro.

 

Differenze rispetto all’esempio di calcolo esposto si riscontrano per 9 Camere di Commercio: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 ha autorizzato per le Camere di Commercio di Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per gli anni 2018 e 2019 l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, con eventuale versamento del conguaglio dovuto per coloro che hanno già versato da effettuarsi entro il 30 novembre 2018.

Unità locali

Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2018 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di Commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. È stato anche predisposto un sito unico nazionale per il calcolo ed il versamento del diritto annuale (http://dirittoannuale.camcom.it). Qualora si intendesse affidare il conteggio dell’importo del diritto annuale Cciaa allo Studio, è richiesto l’invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.