Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto. Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2018 e che, per effetto della
citata proroga, slittano al 20 agosto 2018.
ritenute Irpef operate nel mese di luglio
versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.