Dopo la recente pubblicazione della circolare n.11 del 18 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti con la circolare n. 17 del 23 luglio 2018 sulla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires anche per gli interventi realizzati su immobili situati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Viene, inoltre, ampliata la platea dei soggetti privati che possono essere cessionari della detrazione sia per gli interventi di riqualificazione energetica sia per gli interventi antisismici.
I recenti chiarimenti dell’Agenzia
I chiarimenti forniti dalla circolare n. 17 del 23 luglio 2018 riguardano principalmente:
- l’ampliamento anche agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti comuni degli edifici condominiali della possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires a soggetti diversi dai beneficiari originari;
- le caratteristiche che devono avere i soggetti privati per essere cessionari del credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires.
Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i Comuni italiani sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità 1, 2 o 3, le cui procedure autorizzative sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, spetta una detrazione di imposta variabile dal 50% all’85% a seconda della diminuzione della classe di rischio dell’edificio. Per tutti gli interventi antisismici su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi antisismici di demolizione e ricostruzione di interi edifici effettuati nella zona 1 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi alla successiva alienazione degli immobili, è concessa la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati. |
Per quanto riguarda i requisiti che i soggetti privati, diversi dai fornitori di beni e servizi che hanno eseguito l’intervento agevolabile, devono avere per essere cessionari del credito, si riepilogano nella tabella sottostante i chiarimenti forniti dalla circolare n. 17/2018 dell’Agenzia delle entrate in merito alla facoltà di cessione del credito ad altri soggetti privati.
Lavori effettuati da impresa appartenente ad un consorzio o ad una rete | Nel concetto di soggetto privato cessionario del credito collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione rientrano anche gli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, la rete o il consorzio. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito, degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del consorzio o della rete | |
Lavoro eseguito da fornitore che si avvale di sub-appaltatore | Nel concetto di soggetto privato cessionario del credito rientra anche il sub-appaltatore o anche il soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento | |
Unico contratto di appalto con più fornitori | In caso di presenza di più fornitori, alcuni dei quali realizzano lavori collegati all’intervento agevolabile ma non rientranti nella detrazione energetica o antisismica, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di tali soggetti, sempre che rientrino nell’unico contratto di appalto dal quale derivi anche la parte di intervento detraibile | |
Verifica del collegamento in caso di seconda cessione del credito | Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla prima cessione del credito sia con riferimento all’ipotesi di seconda cessione dello stesso credito |
L’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta
La risoluzione n. 58 del 25 luglio 2018 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- 6890 denominato “Ecobonus – utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai seni dell’art.14, commi 2-ter e 2-sexies del D.L. 63/2013”;
- 6891 denominato “Sismabonus – utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. 63/2013”.
I crediti ceduti sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nel periodo di imposta precedente.
Il modello F24 che presenta nella colonna “importi a credito” il codice tributo 6890 ovvero il codice tributo 6891 deve essere presentato obbligatoriamente per il tramite dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). In fase di elaborazione del modello F24 l’Agenzia delle entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’importo del credito utilizzato non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità.
Si ricorda che la detrazione spettante per il Sismabonus va utilizzata in 5 quote annuali di pari importo mentre la detrazione spettante per l’Ecobonus va utilizzata in 10 quote annuali di pari importo. Conseguentemente, anche il credito ceduto deve essere ripartito secondo le stesse cadenze annuali.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.