DECRETO DIGNITA’ – LE NOVITA’ IN TEMA DI “SPESOMETRO”
Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018) interviene anche nell’ambito della comunicazione annuale delle fatture, seppure con un impatto che dal punto di vista pratico risulta piuttosto limitato.
Di seguito riepiloghiamo le novità in tale ambito.
Termine di invio dello spesometro
Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza prevista per il secondo semestre 2018.
Secondo quanto previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto, dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale (in mancanza di indicazioni sul punto, si ritiene che la scelta venga effettuata tramite il comportamento concludente assunto dal contribuente).
Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell’invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l’invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018 (in precedenza, il termine era fissato al 16 settembre).
L’articolo 11, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre).
Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze:
per la comunicazione relativa al primo semestre, l’invio viene effettuato entro il 30 settembre;
per la comunicazione relativa al secondo semestre, l’invio viene effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
In conclusione, entro il prossimo 1° ottobre 2018 (visto che il 30 settembre cade di domenica) viene confermata la scadenza di invio della comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 2018 (per coloro che hanno optato per l’invio semestrale in luogo di quello trimestrale).
Esonero per gli agricoltori
Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura. Tra le (poche) ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei contribuenti esercenti attività agricola in regime speciale ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. 601/1973.
Il comma 2-ter dell’articolo 11, D.L. 87/2018 estende l’esonero dall’obbligo di presentazione dello spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell’attività (quindi risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati “non montani”).
Con riferimento alla decorrenza di tale esonero, il successivo comma 2-quater esclude l’obbligo di comunicazione in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2018, esonerando di fatto tali soggetti anche per il primo semestre 2018, la cui scadenza sarebbe risultata al prossimo 1° ottobre.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.