Con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%. |
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 102.543 euro per gli altri soggetti.
Il contributo minimale per il 2019 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | 3.818,16 | 3.832,45 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.413,27 | 3.427,56 |
Il contributo 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2019, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.878 euro in base alla seguente ripartizione:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | fino a 47.143,00 | 24% | 24,09% |
da 47.143,00 | 25% | 25,09% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 47.143,00 | 21,45% | 21,54% |
da 47.143,00 | 22,45% | 22,54%* |
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2018 e degli acconti per il periodo di imposta 2019 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2018 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 devono essere versati entro il 30 giugno 2019 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 deve essere versato entro il 30 novembre 2019;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2019 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 17 novembre 2019 e 17 febbraio 2020.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.