Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica).

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni “rilevanti” che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell’adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell’articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

La recente Riforma del Terzo settore

Si tenga inoltre presente che in attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con il D.Lgs. 117/2017 prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi in vigore ma si concretizzerà solo nel momento in cui sarà effettivamente possibile iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, assumendo in tal modo la qualifica di ETS (momento che si verificherà nel 2020 o nel 2021, a seconda del momento nel quale verranno pubblicati i prescritti provvedimenti attuativi).

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che “Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo cade di domenica) dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che “Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione n. 125/E/2010, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

  • Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale
  • Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000,00 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000,00 euro no
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000,00 euro
associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

  • Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la circolare n. 45/E/2009 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei 2 eventi siano state incassate somme differenti) no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo organizza 2 manifestazioni della durata di 2 giorni ciascuna no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo
  • Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

  • Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

N.B. A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l’istituito della remissione in bonis

L’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il c.d. istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la circolare n. 38/E/2012 e ribadito con la risoluzione n. 110/E/2012 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l’omesso invio del Modello EAS può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di 258 euro tramite modello F24 ELIDE indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l’importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l’ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello entro sessanta giorni a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”.

In vista della prossima scadenza del 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all’adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.