Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le aliquote previste per il 2018 sono state confermate anche per l’anno 2019, non essendoci state modifiche.
L’aliquota contributiva è del 25% per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2018 anche l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.
Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2019 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l’abbreviativo DIS-COLL):
2018 | 2019 | ||
non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | titolare di partita Iva | 25,72% | 25,72% |
non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL | 33,72% | 33,72 | |
non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-COLL | 34,23% | 34,23% | |
pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | 24% | 24% |
Il massimale di reddito per l’anno 2019 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 102.543 euro. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l’anno 2019 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.878 euro.
Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti | con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti) |
Collaboratori | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente |
Associati in partecipazione di solo lavoro (disciplina abrogata dal 25 giugno 2015) | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato |
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:
− 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; − 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.