L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile con una nota sul proprio sito web ha prorogato dal 19 febbraio 2019 al 1° aprile 2019 la scadenza per la comunicazione all’Enea degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di elettrodomestici di classe A/A+ conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018 che conseguano anche un risparmio energetico. L’obbligo reso permanente dalla L. 205/2017 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis, articolo 16, D.L. 63/2013 va adempiuto utilizzando il portale http://ristrutturazioni2018.Enea.it e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questo link http://www.acs.Enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.

La nuova scadenza della comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013

L’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea spetta soltanto per gli interventi che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% non è previsto alcun obbligo comunicativo all’Enea. La nuova comunicazione all’Enea è obbligatoria per i seguenti interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio degli edifici o alla detrazione del 50% per il Bonus mobili:

– riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

– riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

– riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

– riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;

– installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

– sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– microcogeneratori (Pe<50kWe);

– scaldacqua a pompa di calore;

– generatori di calore a biomassa;

– installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

– installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;

– installazione di impianti fotovoltaici;

– elettrodomestici: per gli acquisti effettuati nel 2018 solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017, mentre per gli acquisti effettuati nel 2019 solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2018.

La trasmissione dei dati all’Enea va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori:

interventi/acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 31 dicembre 2018. La comunicazione andrà effettuata entro il 1° aprile 2019
interventi/acquisti effettuati dal 1° gennaio 2019 il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori o dalla data di acquisto dell’elettrodomestico

 

  Al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate.

La diversa natura della comunicazione Enea degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

L’articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 ha previsto l’obbligo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di inviare all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori l’asseverazione del tecnico abilitato, l’attestato di prestazione energetica e la scheda descrittiva dell’intervento effettuato. Il mancato invio della comunicazione telematica è causa di decadenza dalla detrazione Irpef/Ires del 50%/65%.

In caso di omesso invio della documentazione all’Enea, che farebbe perdere il diritto alla detrazione, è applicabile l’istituto della “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012). Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente invia la comunicazione, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva al termine scaduto (90° giorno successivo al termine dei lavori).

Le opere si intendono terminate alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori. La data di fine lavori non deve necessariamente coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per fruire della detrazione Irpef/Ires.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.