Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.
Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga. |
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2019 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2019.
ritenute Irpef operate nel mese di luglio |
versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) |
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali) |
versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail |
fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio |
Si rammenta che il D.L. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Iva) che hanno scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.