L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E dello scorso 8 agosto, ha reso noto agli uffici periferici e ai contribuenti gli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale per il periodo 2019-2020.
Le indicazioni fornite sono utili almeno per 2 aspetti:
- indicano comportamenti da evitare;
- suggeriscono, in anticipo, la probabilità di cadere nel mirino dell’Amministrazione e, quindi, di poter subire un controllo.
Alcune indicazioni sono riprese ormai da molti anni e, ad onore del vero, rappresentano una sorta di sterile mantra di cui i contribuenti farebbero volentieri a meno: i controlli dovrebbero sempre essere finalizzati ad accertare (unicamente) la reale capacità contributiva del contribuente. Sappiamo, invece, che esistono specifici budget da raggiungere e, per conseguenza, non sempre tale vincolo è rispettato.
Altre specifiche, invece, paiono certamente più interessanti e sono rappresentate dai seguenti spunti:
- è richiesto un massiccio utilizzo delle informazioni presenti nelle varie banche dati;
- i dati presenti devono essere elaborati per individuare il grado di rischio del soggetto e i controlli dovranno concentrarsi su coloro che manifestano un livello più elevato rispetto ad altri;
- i controlli dovranno dirigersi verso azioni di natura più immediata e preventiva rispetto ai soliti controlli postumi che hanno da sempre caratterizzato l’azione degli uffici.
Le categorie di contribuenti
Le strategie di controllo sono differenziate per grandi gruppi di soggetti, così identificabili:
- contribuenti di minori dimensioni, con volume d’affari/ricavi non superiore a 5.164.568,99 euro;
- contribuenti di medie dimensioni, con volume d’affari/ricavi tra 5.164.569 e 99.999.999 euro;
- contribuenti di rilevanti dimensioni, con volume d’affari/ricavi superiore a 100.000.000 di euro.
Per ciascuno di essi la circolare identifica delle specificità e delle procedure, talvolta accompagnate da specifici applicativi informatici.
Vi sono poi alcuni controlli di natura trasversale, che interessano tutti i contribuenti a prescindere dalla loro dimensione.
Soggetti di minori dimensioni
Per tali soggetti si punta molto alla strategia di compliance, che si è estrinsecata mediante l’invio di comunicazioni preventive a coloro che manifestano alcuni aspetti dubbi nella loro posizione; che non provvede e porre rimedio, ovvero che non modifica il proprio comportamento, sarà oggetto di controllo. Pertanto, lo Studio provvederà a consigliare la migliore strategia in relazione all’eventuale ricevimento di tali comunicazioni.
Tipologia di comunicazioni di compliance già inviate nel 2019 | |
1 | Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il periodo 2018 (pur avendone l’obbligo), ovvero l’hanno presentata compilando solo il quadro VA |
2 | Soggetti che hanno indicato nella dichiarazione Iva per il periodo 2017 un ammontare di operazioni attive inferiore a quello risultante dagli spesometri dei propri clienti |
3 | Soggetti con particolari anomalie da studi di settore nel triennio 2015-2016-2017 |
Comunicazioni che saranno inviate nel secondo semestre 2019 | |
1 | Soggetti che hanno inviato fatture elettroniche per i primi due trimestri 2019, senza inviare le comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva per tali periodi (atteggiamento che veniva adottato nel passato nel caso in cui non si fosse provveduto al versamento dell’eventuale Iva a debito) |
Oltre a seguire l’andamento delle risposte alle lettere di compliance, l’Agenzia ripone molta fiducia a nuovi strumenti dai quali ritiene di potere ricavare degli input per una tipologia di controlli di natura immediata. Si tratta, in particolare, delle ipotesi rappresentate in tabella.
Situazioni che legittimano controlli di natura “immediata” | |
1 | Fatturazione elettronica |
2 | Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi |
3 | Ampliamento del regime forfettario |
4 | Applicazione degli Isa |
Per quanto attiene la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, i controlli “lampo” potranno, ad esempio, intercettare chi non indica nelle liquidazioni periodiche importi coerenti con quelli dei dati già transitati negli altri canali.
In relazione al regime forfettario, i controlli saranno canalizzati verso i contribuenti che adottano il regime (tanto quelli che hanno iniziato dal 2019, che quelli che già lo applicavano nel passato), al fine di verificare la presenza dei requisiti di accesso e mantenimento.
Molto più difficoltosa appare la partita degli Isa, visto l’esordio fallimentare delle elaborazioni che ha richiesto numerosi interventi di rettifica.
Infine, in senso generale e fuori dagli strumenti di cui sopra, l’attenzione del fisco sarà convogliata in capo a soggetti che manifestano uno o più elementi di rischio fiscale rappresentati nella tabella che segue.
Elementi rappresentativi di rischio fiscale | |
1 | Presenza di crediti Iva in apparenza non giustificabili |
2 | Effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione:
· delle dichiarazioni fiscali · delle comunicazioni delle liquidazioni Iva |
3 | Presenza di un elevato importo di costi residuali |
4 | Effettuazione di acquisti da controparti che dichiarano l’esercizio di attività rientranti nei codici ATECO residuali, quelli cioè la cui descrizione termina con la dicitura “n.c.a.” |
5 | Presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo |
Soggetti di medie dimensioni
Per i soggetti di medie dimensioni i controlli automatizzati o standardizzati cominciano ad essere inadatti, evocando la necessità di attività di controllo puntuali e “su misura”. La circolare non lo dice ma, ad esempio, esistono specifiche liste di soggetti che includono coloro che non hanno mai ricevuto una verifica negli ultimi 5 anni. Basterà, così, l’esistenza di ulteriori elementi per rendere quasi certa una visita.
Tale famiglia di soggetti viene suddivisa, per comodità, in ulteriori 2 gruppi:
- soggetti con volume affari/ricavi fino a 25 milioni di euro;
- soggetti con volume affari/ricavi oltre 25 milioni, sino a 100.
Per la prima categoria, l’attenzione si concentra sui seguenti fenomeni (riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi e/o dall’analisi dei valori del conto economico del bilancio depositato al Registro Imprese):
- omessa contabilizzazione ricavi e/o sottofatturazione;
- deduzione di costi non documentati, non inerenti, fittizi;
- valori anomali del magazzino.
Per la seconda categoria, oltre alle casistiche di cui sopra, i riflettori vanno puntati sui fenomeni di pianificazione fiscale nazionale e internazionale che erodono la base imponibile.
Soggetti di rilevanti dimensioni
Le strategie di controllo si fondano prevalentemente sul grado di trasparenza del soggetto, con attenzione spostata sull’analisi del gruppo societario cui eventualmente appartiene; nella valutazione si tiene conto dell’effettuazione della richiesta di tutoraggio, della circostanza che siano stati presentati interpelli, etc.. Per ciascun soggetto viene compilata una scheda di rischio che viene periodicamente aggiornata.
In tale ambito, la frequenza dei controlli sui singoli appare molto elevata.
Le movimentazioni dei conti correnti e l’uso del contante
Va segnalato l’avvio di procedure sperimentali che riguardano l’utilizzo dei dati provenienti dalla c.d. anagrafe dei conti e delle movimentazioni.
In particolare, le strutture operative faranno ricorso alla modalità istruttoria delle indagini finanziarie in relazione a specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione. Al riguardo, gli uffici avranno cura di completare, entro l’anno, la sperimentazione, in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell’utilizzo delle informazioni comunicate all’archivio dei rapporti finanziari per le persone fisiche per il periodo d’imposta 2014.
In relazione alle società, che hanno conti movimentati e non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, è giù stata compilata una lista di 156 soggetti nello scorso mese di giugno, determinando un’apposita azione da parte della GdF.
Le prospettive future, che interesseranno anche le persone fisiche, saranno finalizzate a determinare anomalie tra i redditi dichiarati e gli incrementi dei saldi dei conti e dei depositi, presumibilmente a decorrere dal periodo 2016.
Si aggiunga, infine, che un ulteriore campanello di allarme può derivare dall’utilizzo di contanti, per effetto degli obblighi di trasparenza posti a capo di intermediari finanziari. Le banche, infatti, dovranno comunicare tutte le operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro effettuate nel corso del mese solare, unitamente al censimento di tutti i rapporti, compresi quelli occasionali, anche se frazionati in quote pari o superiori a 1.000 euro. Le comunicazioni riguarderanno tutte le operazioni di trasferimenti, movimentazioni di contante riferibili effettuate dal medesimo soggetto sia come cliente che come esecutore. L’inoltro dei primi dati (relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019) dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019.
Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
Le tipologie di controlli sopra rappresentate sono principalmente adattabili alle imprese, mentre i privati e i lavoratori autonomi sono selezionati sulla base di altri criteri rappresentati nella tabella che segue.
Persone fisiche, input di controllo | |
1 | Anomalie risultanti dall’analisi sperimentale dei saldi di conto corrente (periodo 2014) |
2 | Mancata risposta a lettere di compliance, in particolare riferite:
· omessa dichiarazione redditi fabbricati · omessa dichiarazione redditi lavoro dipendente · omessa dichiarazione assegni corrisposti dal coniuge |
3 | Presenza di segnalazioni in merito a redditi esteri |
4 | Anomalie da redditometro solo fino al periodo 2015 |
Lavoratori autonomi, input di controllo | |
1 | Dati studi di settore che evidenziano un ammontare cospicuo di costi, pur in presenza di compensi elevati |
2 | Incrocio dei dati dei compensi con le certificazioni uniche, con perfezionamento della ricostruzione |
Enti non commerciali e onlus, input di controllo | |
1 | Presenza di elementi non conformi alla natura non profit del soggetto:
· tipologia di attività incoerente (somministrazione alimenti e bevande, organizzazione viaggi, intrattenimento e spettacolo) · presenza di conti e depositi esteri, anche intestati al legale rappresentante |
Scambio di informazioni e operazioni con l’estero
Senza scendere nel dettaglio, segnaliamo infine che si sta sempre più perfezionando lo scambio di informazioni tra Paesi, con la conseguenza che si potranno evidenziare delle conseguenze negative in merito a:
- disponibilità di attività estere e produzione di redditi esteri, in capo alle persone fisiche;
- dati su transfer price, in capo alle aziende.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.