Con la risoluzione n. 71 dello scorso 1° agosto 2019 l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema della scadenza delle imposte specificando che nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non titolari di partita Iva, la scadenza per il versamento delle imposte è fissata nel:
- 30 settembre 2019 senza maggiorazione;
- 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%.
Rateazione
Nel caso di versamento rateizzato occorrerà distinguere a seconda che il soggetto interessato sia o meno titolare di partita Iva.
Per i soggetti titolari di partita Iva la prima rata, senza interessi, andrà versata entro il 30 settembre 2019; la seconda con interessi entro il 16 ottobre 2019, e la terza, sempre con interessi, entro il 18 novembre 2019.
Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate.
La prima rata dovrà versarsi entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi; la seconda entro il 18 novembre 2019 con maggiorazione e interessi.
Per i soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir il versamento della prima rata senza interessi deve avvenire entro il 30 settembre 2019, la seconda rata, con interessi entro il 31 ottobre 2019, mentre la terza entro il 2 dicembre 2019 sempre con interessi.
Anche in questo caso, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate.
La prima rata con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi dovrà essere versata entro il 30 ottobre 2019, la seconda entro il 31 ottobre con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi, la terza, con maggiorazione e interessi entro il 2 dicembre.
Riepilogando:
TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
N RATA | SCADENZA | INTERESSI | SCADENZA MAGGIORATA | INTERESSI |
1 | 30 SETTEMBRE | 0 | 30 OTTOBRE | 0 |
2 | 16 OTTOBRE | 0,18 | 18 NOVEMBRE | 0,18 |
3 | 18 NOVEMBRE | 0,51 |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
N RATA | SCADENZA | INTERESSI | SCADENZA MAGGIORATA | INTERESSI |
1 | 30 SETTEMBRE | 0 | 30 OTTOBRE | 0 |
2 | 31 OTTOBRE | 0,33 | 31 OTTOBRE | 0 |
3 | 2 DICEMBRE | 0,66 | 2 DICEMBRE | 0,33 |
Con il richiamato documento di prassi l’Agenzia ha inoltre chiarito che.
- il contribuente può comunque versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, ma in tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019 le prime 4 rate, senza interessi;
- nel caso di pagamento con maggiorazione occorrerà comunque aver versato entro il 30 settembre le prime 3 rate, senza maggiorazione e interessi;
- qualora il contribuente decida di versare entro il termine del 30 settembre 2019 importi a libera scelta senza alcun piano di rateazione occorrerà determinare l’importo dovuto entro tale data secondo quanto detto sopra e versare l’eventuale differenza.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.