L’avvio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e assimilate è avvenuto ufficialmente lo scorso 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro (per tutti gli altri soggetti interessati la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni decorrerà dal 1° gennaio 2020).
Le risoluzioni n. 154/2001 e n. 219/2003 dell’Agenzia delle entrate hanno già fornito chiarimenti con riferimento al trattamento Iva da applicare all’ipotesi in cui l’esercente una determinata attività commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro 30 giorni dall’acquisto ricevendo in contropartita un “buono acquisto” per merce di pari valore ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato.
Con il recente principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 l’Agenzia delle entrate ha confermato che le procedure di reso previste in caso di emissione originaria dello scontrino fiscale sono applicabili dal 1° luglio 2019 anche al “documento commerciale”.
La procedura da attuare nei casi di sostituzione del bene o di rimborso del prezzo
La risoluzione n. 154/2001 individua la procedura da seguire ai fini Iva nel caso in cui l’esercente consenta al cliente di sostituire un bene il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale (con un altro prodotto di uguale o maggior valore) ovvero di sostituirlo con un “buono acquisto” da spendere in un momento successivo alla restituzione del bene. Lo scontrino fiscale deve indicare anche eventuali rimborsi per restituzione di vendite, consentendo di sottrarre il prezzo della merce restituita al dettagliante dal totale dovuto per nuovi acquisti.
È necessario che l’aliquota Iva relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in sostituzione (salvo che venga applicato il metodo di ventilazione dei corrispettivi). In alternativa, è possibile intestare al cliente un buono acquisto che attesti l’importo da rimborsare ed indichi l’aliquota Iva applicata: la somma da rimborsare andrà indicata sullo scontrino emesso per i nuovi acquisti al capoverso relativo ai rimborsi per restituzione merce venduta.
La risoluzione n. 219/2003 ha chiarito che, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato, si configura una ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione con effetto retroattivo del contratto di vendita stipulato tra le parti con il conseguente venire meno dell’operazione imponibile. All’atto del ritiro del bene e dello scontrino fiscale sarà necessario:
- aprire una pratica di reso con attribuzione di un numero di identificazione;
- riprendere in carico il bene nella contabilità di magazzino, con una scrittura contenente la causale e l’identificazione del numero identificativo della pratica di reso;
- emettere uno scontrino fiscale negativo contenente la causale rimborso per restituzione vendita ed indicando il numero della pratica di reso;
- registrare lo scontrino fiscale negativo in diminuzione dei corrispettivi giornalieri;
- restituire al cliente il prezzo pagato con sottoscrizione da parte del cliente di una ricevuta;
- conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini previsti per gli accertamenti.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le procedure indicate nei documenti di prassi n. 154/2001 e n. 219/2003 restano applicabili anche in caso di emissione del documento commerciale. La procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali:
- le generalità del soggetto acquirente;
- l’ammontare del prezzo rimborsato;
- i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
- il numero identificativo attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.
È necessario, pertanto, che siano riscontrabili le informazioni che si sarebbero desunte da una rettifica operata ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 nel caso di operazione originaria documentata da fattura di vendita.
Le scritture ausiliare di magazzino, qualora obbligatorie e tenute ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, attestano la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. In tal modo, sono garantite le informazioni che sarebbero desumibili dal contenuto della fattura di vendita e della nota di variazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.