È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse. Si rammenta che la disposizione costituisce una prima anticipazione dei contenuti fiscali della Manovra di Bilancio 2020.

Articolo Contenuto
Articolo 1 Accollo dei debiti

Viene regolamentata la disciplina fiscale dell’accollo del debito.

In particolare, è previsto che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell’accollante.

Nel caso in cui non siano rispettate le regole di versamento previste:

·        il versamento non si considera eseguito;

·        si applicano sanzioni sia all’accollante che all’accollato.

Gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi sonio da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

L’accollante è coobbligato in solido per l’imposta e gli interessi.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.

Articolo 2 Cessazione partite Iva e divieto di compensazione

Quando l’amministrazione finanziaria, in sede di controllo delle informazioni fornite all’atto della richiesta di partita Iva, riscontra delle anomalie, può notificare un provvedimento di chiusura della partita Iva.

A decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.

Parimenti inibita è la compensazione dei crediti Iva per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.

Articolo 3, commi 1 e 3 Contrasto alle indebite compensazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Articolo 3, commi 2 e 3 Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.

Articolo 3, comma 4 Controllo sulle compensazioni a rischio

L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.

Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.

Articolo 3, commi 5 e 6 Sanzioni per indebite compensazioni

A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”

Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per:

·       fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco;

·       provvedere al pagamento.

L’agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.

Articolo 4, commi 1 e 2 Appalti con obbligo di versamento ritenute in capo ai committenti

Con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un’opera o un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento, su uno specifico c/c comunicato dal committente, da parte delle imprese affidatarie e di quelle subappaltatrici.

Entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, deve essere trasmesso, via pec:

– un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

– tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;

– i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

È espressamente previsto che, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse e per il versamento, senza possibilità di compensazione, sono responsabili le imprese appaltatrici e subappaltatrici.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:

– risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;

– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate mediante canali telematici.

Articolo 4, commi 3 e 4 Estensione del regime del reverse charge Iva

Con l’introduzione di una nuova lettera a-quinquies) al comma 6 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 viene esteso il regime del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle precedenti lettere da a) ad a-quater) del medesimo comma 6, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.

Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della UE.

Articolo 14 Utilizzo dei file delle FE

Viene introdotta la possibilità di utilizzo a fini accertativi da parte della G. di. F. nonché dell’Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Articolo 15, comma 1 FE e Sts

Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.

Articolo 15, comma 2 Obbligo di invio telematico dei dati al Sts

Viene previsto l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts, di provvedere all’invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Articolo 16 Arrivano le precompilate Iva

In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche.

Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Articolo 17 Imposta di bollo sulle FE

Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Articolo 18 Limiti all’utilizzo del contante

Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure:

– dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;

– a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.

Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.

Articoli 19 e 20 Lotteria nazionale degli scontrini

Viene prevista l’esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro.

Viene introdotta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro per gli esercenti che al momento dell’acquisto si rifiutino di rilevare il codice fiscale del contribuente o non trasmetta i dati relativi alla cessione.

La sanzione è sospesa nel primo semestre di applicazione del regime nel caso in cui l’esercente assolva l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite misuratori fiscali già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica.

Articolo 22 Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.

L’agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis.

Articolo 23 Sanzioni per mancata accettazione pagamento elettronico

Viene prevista, con decorrenza 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronica, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Articolo 37 Riapertura rottamazione

Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. – rottamazione delle cartelle, posticipando l’originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.

Articolo 39,

comma 1,

lettere a)-p)

Modifiche reati penali tributari

A mezzo delle modifiche apportate all’articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all’articolo 3, D.Lgs. 74/2000 la pena per l’evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni.

Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall’articolo 4, D.Lgs. 74/2000 che passa a un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. Viene inoltre ridotto l’importo dell’imposta evasa che scende a 100.00 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine è abrogato il comma 1-ter.

Nel caso di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni il reato.

Viene introdotta nel caso di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8, D.Lgs. 74/2000, l’ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro, mentre viene elevata a un minimo di 2 anni e a un massimo di 8 la reclusione per evasioni superiori.

L’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 74/200 punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Viene ridotto il limite per il reato di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate che scende, ai sensi dell’articolo 10-bis, D. Lgs. 74/2000 a 100.000 euro.

Parimenti scende a 150.000 euro il limite per il verificarsi del reato di omesso versamento Iva previsto dall’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000.

Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Articolo 39,

comma 1,

lettera q)

Casi particolari di confisca

Il nuovo articolo 12-ter, D.Lgs. 74/2000, prevede l’applicazione dell’articolo 240-bis, c.p. quando:

– l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro centomila nei casi di cui all’articolo 2, D.Lgs. 74/2000;

– l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1, D.Lgs. 74/2000;

– l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 100.000 euro centomila nel caso del delitto ex articolo 5, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000;

– l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall’articolo 8, D.Lgs. 74/2000;

– l’indebita compensazione ha a oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall’articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000;

– l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 74/2000;

– l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 74/2000;

– è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10, D.Lgs. 74/2000.

Articolo 39, comma 2

 

ODV e D.Lgs. 231/2011

Viene introdotto, con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione del decreto, il nuovo articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001 con cui è previsto che in ipotesi di commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2, D.Lgs. 74/2000, all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Articolo 41, comma 1 Fondi di garanzia pmi

Per l’anno 2019, il fondo di garanzia pmi viene finanziato con 670 milioni di euro.

Articolo 58 Modifiche ai versamenti

Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.