In vista della definitiva e generalizzata entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, prevista a partire dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito (e continua a fornire) sul tema numerose risposte a istanze di interpello formulate dai contribuenti.
Prima di entrare nel merito dei principali chiarimenti forniti, si ritiene opportuno evidenziare come nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 (cosiddetto “periodo transitorio”) i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per quelli con V.A. superiore a 400.000 euro la fase transitoria si concluderà il 31 dicembre 2019, stante la vigenza dell’obbligo già a partire dal 1° luglio 2019) potranno godere delle seguenti semplificazioni:
- trasmettere telematicamente senza applicazione di sanzioni i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dell’ordinario termine dei 12 giorni),
- continuare a emettere ricevute fiscali cartacee o scontrini fiscali mediante i tradizionali registratori di cassa fintanto che non si saranno dotati dei nuovi registratori telematici.
Resta in detto periodo impregiudicata anche la possibilità di assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi della procedura web presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Veniamo ora ai chiarimenti forniti dall’Agenzia.
Buoni pasto
Con la risposta n. 419 del 23 ottobre 2019 l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello presentata da un soggetto esercente l’attività di ristorazione che accetta i buoni pasto a fronte dell’erogazione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In merito a tale procedura, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, è collegato al pagamento del corrispettivo, trattandosi di prestazioni di servizi. Pertanto, il momento rilevante ai fini Iva non coincide con l’erogazione del servizio e l’accettazione del buono pasto, bensì si deve aver riguardo alla successiva emissione della fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto (che normalmente avviene alla fine di ciascun mese solare quale momento anticipatorio rispetto al pagamento del corrispettivo).
Tuttavia, precisa l’Agenzia nella risposta, ciò non significa che, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, il prestatore non debba emettere alcun documento. Sul punto, infatti, l’agenzia cita la circolare n. 60/1983, secondo cui il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva al fini dell’obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.
In particolare, prosegue la circolare per la parte che qui interessa, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale.
La precisazione in questione, sottolinea l’Agenzia, sia pure risalente ad un periodo in cui non sussisteva l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, deve considerarsi valida anche per i soggetti che ricadono in tale obbligo.
Ciò comporta che all’atto dell’erogazione del servizio dovrà essere rilasciato un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato “riscosso”. Nell’ambito dei dati da trasmettere telematicamente è infatti previsto che confluiscano nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai ticket restaurant. La successiva emissione della fattura, quale momento impositivo dell’operazione, non determina quindi alcuna duplicazione dell’imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell’Iva dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura.
L’Agenzia conclude affermando che “il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”.
Si conferma quindi un “cronico” disallineamento tra quanto inviato telematicamente e quanto risultante dalle liquidazioni periodiche del soggetto Iva.
Sempre in tema di buoni pasto (o ticket restaurant) con la risposta n. 394 del 7 ottobre 2019 l’Agenzia rispondendo a un’istanza di interpello presentata da un soggetto esercente attività di bar e pasticceria, conferma che è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 l’esigibilità dell’Iva e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo e che detto principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.
Ventilazione dei corrispettivi
Con la risposta n. 420 del 23 ottobre 2019 l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello proposta da un soggetto esercente un’attività rientrante nella cosiddetta “ventilazione” dei corrispettivi, nell’ambito della quale l’aliquota Iva non può essere indicata nel documento commerciale poiché la ripartizione tra le differenti aliquote avviene solamente in sede di liquidazione periodica.
In questi casi l’Agenzia ammette la possibilità di inserire nel documento commerciale la dicitura “AL – Altro non Iva” in luogo dell’aliquota Iva.
Distributori automatici senza raccolta di denaro
Con la risposta n. 413 del 11 ottobre 2019 l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello avanzata da un esercente attività di commercio al minuto tramite distributori automatici senza raccolta di denaro che ritiene di non dover censire presso l’Agenzia delle entrate. In particolare i distributori, generalmente posizionati in comodato d’uso all’interno di palestre, centri fitness e simili, permettono di acquistare… con le seguenti formule:
– piano a ricarica: il cliente ricarica una tessera dell’importo prescelto e la utilizza in modo del tutto analogo alla chiavetta di un distributore tradizionale;
– abbonamento: il cliente acquista l’abbonamento – variabile per durata (mensile, trimestrale, annuale) e, sempre tramite tessera, lo utilizza fino alla scadenza.
Posto che il distributore non consente l’incasso di denaro, i piani di ricarica e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, che incassa le somme per conto dell’esercente e comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dall’esercente stesso, tramite proprio software. Alla fine della giornata, l’esercente controlla le transazioni intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d’uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi. Alla fine del mese, in base alla rendicontazione di tutte le palestre, l’esercente comunica a ciascuna di esse l’importo che dovranno bonificargli (corrispondente agli incassi effettuati per suo conto), nonché l’importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).
Considerata la diversità dei propri distributori rispetto a quelli tradizionali – incasso esclusivamente tramite reception per i primi, inserendo il denaro o la chiavetta per i secondi – l’esercente chiede quali siano gli adempimenti da porre in essere.
Nel caso appena descritto l’agenzia entrate con la risposta n. 413/2019, partendo dalla considerazione che il distributore non è predisposto per accettare il pagamento e che le tessere possono essere acquistate – con piano a ricarica o in abbonamento – esclusivamente alla reception della palestra, afferma che tale caratteristica appare incompatibile con la definizione di vending machine, stante l’assenza di “periferiche di pagamento” funzionali all’incasso dei corrispettivi. Per tale ragione le ricariche effettuate non ricadono negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015 previste per i distributori automatici.
Erogazioni di carburante tramite carte aziendali
Con la risposta n. 412 del 11 ottobre 2019 l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello proposta da un contribuente che normalmente fornisce ai propri clienti soggetti passivi d’imposta apposite “carte aziendali” da utilizzare per il rifornimento di carburante (contratto di netting) ma che sta ora valutando di fornire le carte in esame anche ai dipendenti del proprio gruppo societario che:
- ne facciano richiesta, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di somministrazione di carburanti, per l’utilizzo personale al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni (nei rapporti c.d. “business to consumer“, B2C);
- rilascino alle rispettive società di appartenenza apposita autorizzazione a trattenere dal cedolino paga i corrispettivi dovuti per i rifornimenti di carburante effettuati con l’utilizzo della carta aziendale (importi che le società di appartenenza, ove diverse dall’istante, le riverseranno).
Ai fini della certificazione delle predette operazioni, il contribuente suggerisce la seguente procedura:
- i rifornimenti effettuati ai dipendenti attraverso l’utilizzo della “carta aziendale” sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24, Decreto Iva e documentati con fattura nei confronti del contribuente (nello specifico, come già oggi per i rifornimenti a soggetti passivi d’imposta, con fattura che essa emette in nome e per conto dei gestori stessi);
- i corrispettivi delle somministrazioni dall’istante ai dipendenti titolari della “carta aziendale” sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi (di cui all’articolo 24, Decreto Iva) con “la stessa data valuta della trattenuta a cedolino paga degli importi dovuti dai dipendenti e del versamento… da parte delle società del gruppo relativamente ai dipendenti non a ruolo…, in modo da garantire la corretta liquidazione dell’imposta nel mese di effettuazione dell’operazione corrispondente a quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo trattandosi di somministrazione di beni”.
In relazione alla descritta procedura l’Agenzia, con la risposta n. 412/2019, precisa che il contribuente che senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l’annotazione nel relativo Registro Iva, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi, potendo comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione previsti dal già richiamato articolo 24, comma 1, Decreto Iva.
Anche in riferimento al momento in cui ritenere effettuata l’operazione e dunque esigibile l’imposta, l’agenzia reputa la soluzione prospettata conforme all’articolo 6, comma 2, Decreto Iva – a mente del quale “l’operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo”.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.