Con il Decreto datato 12 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:
“la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,05% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”. |
Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale passa dallo 0,8% allo 0,05%.
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.
Ravvedimento operoso
L’incremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro rata temporis:
- 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- 0,1% dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- 0,05% dal 1° gennaio 2020 al giorno di versamento compreso.
Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2019, al 1° marzo 2020) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 il tasso dello 0,8% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,05%. |
Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso
La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
- acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).
Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”. |
N.B. | In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. |
Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura dello 0,05% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 il Decreto con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,05%.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,05% dal 1° gennaio 2020, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.