Come già ampiamente illustrato nella precedente informativa dello scorso mese di dicembre, dal 1° gennaio 2020 è in vigore l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In prossimità del nuovo obbligo l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni con diverse risposte a istanze di interpello oltre che, con 3 provvedimenti direttoriali, rispettivamente, approvato una nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico dei corrispettivi, disposto la proroga della cosiddetta “lotteria degli scontrini” ed esteso in modo graduale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici ai distributori di carburante. Infine, con un nuovo decreto vengono ampliati i casi di esonero dal citato obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
I nuovi casi di esonero
Con il recente D.M. 24 dicembre 2019 (pubblicato nella G.U. n. 305 del 31.12.2019) il Mef ha ampliato la platea dei soggetti esonerati dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri integrando il precedente D.M. del 10 maggio 2019 mediante l’inserimento di una nuova lettera b-bis) all’articolo 1, comma 1, al fine di ricomprendere nell’esonero anche coloro che svolgono il “servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri”.
Inoltre, il recente decreto estende a data da definirsi (e cioè sino alla emanazione di un successivo decreto) la validità degli esoneri – prima previsti sino al 31 dicembre 2019 – contemplati dal D.M. 10 maggio 2019 per le operazioni “collegate o connesse” a quelle escluse e per le operazioni effettuate in via “marginale”, anche relative alle operazioni “non oil” dei distributori di carburante.
Le nuove specifiche tecniche
Con il recente provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 l’Agenzia delle entrate modifica il precedente provvedimento n. 82017/2016 aggiornando le relative specifiche tecniche (siamo alla versione 9.0) sia al fine di tener conto dell’evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telematici, sia per recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori.
Le modifiche, inoltre, hanno anche comportato sia l’aggiornamento dell’allegato tecnico “Tipi Dati per i Corrispettivi” (siamo alla versione 7.0) quanto il layout del “documento commerciale”.
Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento n. 182017/2016 viene ora precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell’Iva, che:
- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell’effettuazione dell’operazione;
- l’invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.
I registratori telematici, inoltre, permetteranno di differenziare i valori dei corrispettivi “non riscossi” o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. ticket restaurant).
Corrispettivi “non riscossi”
Il tracciato per l’invio dei dati viene modificato per consentire di distinguere i c.d. corrispettivi “non riscossi” (esempi tipici sono rappresentati dalle cessioni di beni non consegnati o le prestazioni di servizi non pagate). |
Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all’attività per la quale si sta effettuando l’operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell’imposta.
Adozione obbligatoria dal 1° luglio 2020
Le nuove specifiche tecniche dovranno essere obbligatoriamente adottate dal 1° luglio 2020, data entro la quale verranno meno le semplificazioni concesse nel cosiddetto periodo transitorio. Fino al 30 giugno 2020, quindi, l’invio potrà avvenire secondo le specifiche previste dalla versione precedente.
Tuttavia, in via facoltativa, i corrispettivi potranno essere trasmessi secondo le nuove specifiche contenute nell’allegato tecnico “Tipi dati per i corrispettivi” (versione 7.0) già a partire dal prossimo 1° marzo 2020.
I recenti chiarimenti dell’Agenzia
Nello scorso mese di dicembre, in vista dell’imminente debutto del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi avvenuto lo scorso 1° gennaio, l’Agenzia ha proseguito con la serie di risposte alle istanze di interpello formulate dai contribuenti (nel solo 2019 se ne contano più di una ventina).
Vediamole in dettaglio.
Risposta n. 506/2019 | Pur non essendo esplicitamente menzionate in alcun provvedimento di esonero viene precisato che le attività spettacolistiche disciplinate dall’articolo 74-quater, D.P.R. 633/1973, per le quali opera la certificazione mediante titoli di accesso, sono esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto i dati dei citati titoli di accesso sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae ai sensi del D.M. datato 13 luglio 2000. Resta invece l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione alle operazioni riguardanti attività accessorie allo spettacolo diverse dai biglietti d’ingresso. |
Risposta n. 532/2019 | Con riferimento alla presenza di contabilità separate ai fini Iva (nel caso di specie si tratta di una attività agrituristica in regime forfettario e di una attività di allevamento in regime ordinario) viene precisato che la memorizzazione dei corrispettivi giornalieri riguardanti entrambe le attività può essere effettuato utilizzando un unico registratore telematico. La risposta, pubblicata prima del recente provvedimento n. 1432217/2019 contenente le nuove specifiche tecniche, richiedeva tuttavia la tenuta di un prospetto di riepilogo che evidenziasse i corrispettivi delle due attività in quanto le precedenti specifiche tecniche prevedevano l’invio di un solo dato aggregato (come già evidenziato in precedenza le nuove specifiche applicabili facoltativamente già dal 1° marzo 2020 e obbligatoriamente dal 1° luglio 2020 prevedono la separata l’imputazione dei corrispettivi alle diverse attività permettendo quindi al registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell’imposta). |
Risposta n. 534/2019 | Relativamente al funzionamento dei “Parcometri” l’Agenzia delle entrate, nel ribadire le conclusioni già formulate con la risoluzione n.116/E/2016 (che aveva escluso la riconducibilità di tali strumenti alla categoria dei distributori automatici), con la presente risposta precisa che tali apparecchi non permettono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto non assimilabili ai registratori telematici. |
Risposta n. 535/2019 | L’interpello riguarda gli obblighi di certificazione delle attività di intrattenimento, che al pari delle attività spettacolistiche avvengono mediante emissione di titoli di accesso. L’Agenzia nella risposta, confermando quanto già affermato nella precedente risposta n. 506/2019 (commentata in precedenza) in relazione alle attività spettacolistiche, conferma l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per tali attività di intrattenimento. |
Avvio graduale dell’obbligo per i distributori di carburante
Con il provvedimento congiunto Agenzia delle entrate / Agenzia delle Dogane del 30 dicembre 2019 viene modificato il precedente provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, al fine di estendere ulteriormente l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante, in vigore dal 1° luglio 2018 per i soli distributori a “elevata automazione”.
Con il nuovo provvedimento si stabiliscono avvii scaglionati in funzione della quantità di benzina e di gasolio erogata complessivamente, per singolo impianto, nell’anno 2018. In particolare il nuovo obbligo decorre:
- dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 3 milioni di litri;
- dal 1° luglio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- dal 1° luglio 2021 per gli altri impianti.
Si rammenta che per l’invio dei dati restano ferme le modalità già previste per i distributori ad “alta automazione” e cioè la trasmissione sul Portale unico dogane disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane.
Quanto ai termini di trasmissione sono previste differenze a seconda della periodicità della liquidazione Iva periodica dell’esercente:
- per i contribuenti mensili l’invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (con la facoltà dell’invio accorpato dei dati del 1° trimestre 2020 entro il 30 aprile 2020 per i soggetti il cui obbligo decorre dal 1° gennaio 2020);
- per i contribuenti trimestrali l’invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Rinvio al 1° luglio 2020 per la lotteria degli scontrini
Infine, è del 23 dicembre 2019 il provvedimento n. 1432381 con il quale l’Agenzia delle entrate, modifica il precedente provvedimento n. 739122/2019 al fine di tenere conto della proroga riguardante la data di entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi introdotta dalla L. 232/2016. Il nuovo termine, stabilito dalla legge di conversione del Decreto Crescita (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019) è quindi fissato al 1° luglio 2020 (entro il 30 giugno 2020 i registratori telematici dovranno pertanto essere adeguati anche alle nuove regole tecniche previste per la trasmissione dei dati validi per la lotteria degli scontrini).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.