Si rammenta ai gentili Clienti che il prossimo 16 settembre si concentra la scadenza dei versamenti prorogati per effetto del Decreto Rilancio.
Ulteriori novità, invece, sono previste per quanto attiene i pagamenti legati agli avvisi bonari e alle cartelle esattoriali.
A seguire si dettagliano i principali concetti, tenendo anche conto dei chiarimenti emanati dall’Agenzia delle entrate e delle ulteriori novità apportate dal c.d. Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Le scadenze di versamento del 16 settembre 2020
Gli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno unificato la scadenza di numerosi versamenti alla data del 16 settembre 2020, consentendo la possibilità:
- di provvedere in unica soluzione;
- ovvero di prescegliere il frazionamento in 4 rate costanti, di pari importo, di cui la prima dovuta nel mese di settembre.
Le scadenze interessate sono le seguenti:
- versamenti fiscali in genere, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò;
- versamenti dei contributi Inps e Inail, scadenti nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò;
- versamenti a titolo di Iva, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili;
- versamenti a titolo di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili.
- versamenti Iva scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 2019;
- versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019;
- versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- versamenti dell’Iva scadenti nel mese di aprile e maggio 2020, dovuti da imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito un decremento del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% in aprile e maggio 2020, rispetto a ciascun mese del precedente anno 2019;
- versamenti a titolo di Iva, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019;
- versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nel mese di giugno 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- versamenti a titolo di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti dagli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa.
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
L’articolo 144 del Decreto Rilancio prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito della notifica dei c.d. “avvisi bonari” (controlli automatici e controlli formali delle dichiarazioni), nonché delle spese dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
I versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
In alternativa al pagamento in unica soluzione, inoltre, il comma 3 consente di effettuare i versamenti delle somme dovute anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze:
- 16 settembre;
- 16 ottobre;
- 16 novembre;
- 16 dicembre 2020.
In relazione alle comunicazioni di controllo formale delle dichiarazioni (quelle, ad esempio, con le quali si richiedono chiarimenti o l’esibizione di documenti, quali le certificazioni delle ritenute d’acconto), l’Agenzia delle entrate – con la circolare 25/E/2020 – ha precisato che la proroga si estende non solo al termine di pagamento, bensì anche a quello per fornire chiarimenti ed esibire documentazione.
La medesima circolare ha anche fornito chiarimenti in merito all’applicazione del differimento al caso dei pagamenti rateali.
Infatti, si afferma che la proroga disposta dall’articolo 144 del Decreto riguarda anche i pagamenti in forma rateale (prima rata o rate successive) scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata; nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata. Pertanto, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. In definitiva, tutto il piano di rateazione sarà pertanto costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.
Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
I gravi effetti economici dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto il legislatore ad introdurre una tregua anche nelle attività dell’agente della riscossione; in particolare, l’articolo 154 del Decreto Rilancio aveva disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (tipicamente le cartelle esattoriali) al 31 agosto 2020, data poi ulteriormente posticipata al 15 ottobre 2020 dall’articolo 99, comma 1, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).
Lo stesso articolo 154, inoltre, dispone che, per i piani di dilazione (c.d. rateazioni delle cartelle esattoriali) in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli derivanti da provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 (ora 15 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 99, comma 1, D.L. 104/2020), la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.
Per quanto attiene la rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio, si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.
Infine, si ricorda che è stata rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate sopra citate, per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate medesime, non avendo il contribuente provveduto, entro i termini previsti, al pagamento degli importi dovuti.
Va anche rammentata la modifica all’articolo 68, D.L. 18/2020 (modificato anch’esso dall’articolo 99, comma 1, D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto), ove si stabilisce che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi. I versamenti sospesi devono essere eseguiti, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 novembre 2020.
La circolare n. 25/E/2020 a tale riguardo ha precisato che sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020):
- a) i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Inps e dagli atti esecutivi, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora;
- b) la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati sub a), sotto il profilo del “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.