Con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti.
Va ricordato che per l’anno 2021 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.
Il contributo minimale per il 2021 risulta essere:
Artigiani
Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)
3.836,16
3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.572,94
3.587,29
Il contributo 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2021, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:
Scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)
fino a 47. 379,00
24%
24,09%
da 47.380,00
25%
25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a 47.379,00
22,35%
22,44%
da 47.380,00
23,35%
23,44%
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
− l’eventuale saldo per il 2020 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati);
− il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 deve essere versato entro il 30 novembre 2021;
− i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.