Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha come ogni anno commentato le aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995) e applicabili per l’anno 2021.
L’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati) è incrementata dello 0,26% per finanziare l’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) introdotta dall’articolo 1, comma 398, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021).
È rimasta invariata l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%.
Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2021 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l’abbreviativo DIS-COLL):
2020
2021
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica
Titolare di partita Iva
25,72%
25,98%
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL
33,72%
33,72
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL
34,23%
34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica
24%
24%
Il massimale di reddito per l’anno 2021 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l’anno 2021 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell’aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).
Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti
con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:
– 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta
– 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.