In conversione al Decreto Sostegni viene previsto che la disposizione che consente di non tassare i canoni non percepiti a decorrere dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento, prima applicabile solo ai contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2020, possa invece trovare applicazione per tutti i contratti, anche se sottoscritti precedentemente a tale data.
La tassazione dei canoni non riscossi
Secondo le previsioni dell’articolo 26, Tuir, i redditi fondiari vengono imputati al possessore dell’immobile indipendentemente dalla loro effettiva percezione; ne deriva, quindi, che il canone di locazione risulta imponibile a prescindere dalla relativa percezione con la conseguenza che, se anche il conduttore non avesse corrisposto il dovuto, le relative imposte dovute dal proprietario devono essere pagate all’Erario.
Tale previsione viene parzialmente mitigata, nel caso di immobili locati a uso abitativo, da una specifica deroga; in mancanza di riscossione dei canoni, era prevista la non tassazione dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
L’articolo 3-quinquies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) era intervenuto sul tema, modificando il contenuto dell’articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, introducendo la possibilità di fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.
Tale disposizione era però applicabile unicamente per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2020, mentre per i contratti stipulati anteriormente a tale data si confermava l’applicazione della precedente disciplina che prevedeva, per la detassazione del canone non riscosso, la necessità di attendere la sentenza di convalida di sfratto del conduttore moroso.
L’articolo 6-septies, D.L. 41/2021, aggiunto in conversione, ha eliminato il riferimento ai contratti di nuova sottoscrizione, rendendo pienamente operativa l’esclusione dei canoni dalla data di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento, anche con riferimento ai contratti sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2020.
Va ricordato che tale disciplina opera con riferimento al periodo d’imposta 2020 e successivi, quindi non provoca alcun effetto retroattivo sulle precedenti annualità.