Con il D.Lgs. 125/2024, attuativo della Direttiva 2023/2775/UE, sono stati incrementati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché del bilancio consolidato. In particolare, i predetti limiti (riferiti al totale dell’attivo dello Stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni) sono stati aumentati del 25%, e gli stessi consentono di attribuire a un’impresa la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” e “grande”. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 125/2024 precisa che tali valori rilevano nella legislazione nazionale poiché stabiliscono quali società possono redigere il bilancio in forma ordinaria, semplificata o ulteriormente abbreviata.
Le imprese nell’ordinamento nazionale
Nell’ordinamento civilistico esistono le 3 tipologie di imprese cui corrisponde un determinato tipo di bilancio:
- le micro imprese (articolo 2435-ter, cod. civ.) con il bilancio in forma semplificata;
- le piccole società (articolo 2435-bis, cod. civ.) con il bilancio in forma abbreviata;
- le società di grandi dimensioni con il bilancio in forma ordinaria.
Non è mai stata censita nel nostro ordinamento la categoria delle medie imprese, per le quali si devono applicare gli adempimenti previsti per le società di grandi dimensioni.
I nuovi limiti dimensionali
Per il bilancio in forma abbreviata i limiti dei ricavi/prestazioni e dell’attivo dello Stato patrimoniale sono modificati come segue:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: da 4.400.000 euro a 5.500.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 8.800.000 euro a 11.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (non modificato).
Bilancio abbreviato | |
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti: | |
Limiti ante modifica | Limiti post modifica |
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro | Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro | Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità | Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità |
Con riferimento al bilancio delle microimprese, invece, sono modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell’attivo dello Stato patrimoniale come segue:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: da 175.000 euro a 220.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 350.000 euro a 440.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).
Bilancio microimprese | ||
Sono considerate microimprese le società di cui all’articolo 2435-bis, cod. civ. che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti: | ||
Limiti ante modifica | Limiti post modifica | |
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro | Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro | |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro | Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro | |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità | Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità |
Come anticipato, sono apportate anche le seguenti modificazioni per le soglie per la verifica dell’obbligatorietà del bilancio consolidato delle imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
- a) da 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali diventa 000.000 euro;
- b) da 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni diventa 000.000 euro;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio resta invariato.
Bilancio consolidato | |
Non sono soggette all’obbligo di bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: | |
Limiti ante modifica | Limiti post modifica |
20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali | 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali |
40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni |
250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio |
Decorrenza
La Direttiva 2023/2772/UE prevede che gli Stati membri applichino le disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In deroga al comma 2, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, ma Il D.Lgs. 125/2024 non indica la decorrenza delle nuove soglie.
In considerazione della data di entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, poiché il Legislatore italiano non ha espressamente indicato di consentire l’applicazione delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, si desume che le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (si attendono conferme dal Legislatore)..
Lo Studio resta a vostra completa disposizione qualora vi accorra un supporto.
Distinti saluti